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Consultazione 2009/95: Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione di averi di provenienza illecita, LRAI) · 7 pagine

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della giustizia, dell’esercito e dei partiti, a livello nazionale, e organi superiori delle imprese pubbliche di importanza nazionale,

2. persone fisiche e giuridiche legate a persone politicamente esposte per motivi familiari, personali o d’affari (cerchia);

c. lo Stato di provenienza non può soddisfare le esigenze del procedimento di assistenza a causa del collasso o delle disfunzioni di tutto o di una parte del proprio sistema giudiziario interno (situazione di dissesto); e

d. la tutela degli interessi della Svizzera esige il blocco di tali valori patrimoniali.

Art. 3 Durata

1I valori patrimoniali sono bloccati sino al passaggio in giudicato della decisione sulla confisca.

2Il blocco dei valori patrimoniali decade se non è proposta un’azione di confisca entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione di blocco.

Art. 4 Soluzione negoziale

1Il Consiglio federale può incaricare il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) di ricercare, durante il blocco dei valori patrimoniali, una soluzione negoziale che consenta la restituzione integrale o parziale di tali valori. Gli articoli 8–10 si applicano per analogia a tale restituzione.

2La soluzione negoziale dev’essere approvata dal Consiglio federale.

3Se approva la soluzione negoziale, il Consiglio federale revoca il blocco dei valori patrimoniali.

Sezione 3: Confisca

Art. 5 Procedura di confisca

1Su proposta del DFAE, il Consiglio federale può incaricare il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di proporre dinanzi al Tribunale amministrativo federale un’azione di confisca dei valori patrimoniali bloccati.

2Il Tribunale amministrativo federale dispone la confisca dei valori patrimoniali che:

a. sottostanno alla facoltà di disporre di una persona politicamente esposta o della sua cerchia;

b. sono di provenienza illecita; e

c. sono stati bloccati dal Consiglio federale in forza della presente legge.

3Non può essere eccepita la prescrizione dell’azione penale o della pena.