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Consultazione 2009/95: Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione di averi di provenienza illecita, LRAI) · 7 pagine

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4Se il procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale viene ripreso, il procedimento di confisca rimane sospeso sino all'esito del procedimento di assistenza giudiziaria.

Art. 6 Presunzione d’illiceità

1La provenienza illecita dei valori patrimoniali è presunta se:

a. il patrimonio della persona che ha la facoltà di disporre dei valori patrimoniali è cresciuto in maniera esorbitante contestualmente all’esercizio della funzione pubblica da parte della persona politicamente esposta; e

b. il livello di corruzione dello Stato di provenienza o della persona politicamente esposta in questione era notoriamente elevato nel periodo in cui quest’ultima esercitava la funzione pubblica.

2La presunzione è sovvertita se la liceità dell’acquisizione è dimostrata con una verosimiglianza preponderante.

Art. 7 Diritti di terzi

Non possono essere confiscati i valori patrimoniali sui quali:

a. un’autorità svizzera fa valere diritti;

b. una persona non facente parte della cerchia della persona politicamente esposta ha acquisito in buona fede diritti reali in Svizzera o, se dimora abitualmente in Svizzera, li ha acquisiti in buon fede all’estero, purché la fondatezza della pretesa sia riconosciuta da un’autorità giudiziaria svizzera.

Sezione 4: Restituzione

Art. 8 Principio

La restituzione dei valori patrimoniali confiscati è volta a migliorare le condizioni di vita della popolazione dello Stato di provenienza.

Art. 9 Procedura

1La restituzione dei valori patrimoniali confiscati è operata mediante il finanziamento di programmi d’interesse pubblico.

2Le modalità di restituzione possono essere sancite da un accordo tra la Svizzera e lo Stato di provenienza.

3Tale accordo può concernere segnatamente:

a. il genere di programmi d’interesse pubblico a cui sono destinati i valori patrimoniali restituiti;

b. l’utilizzo dei valori patrimoniali restituiti;

c. i partner coinvolti nella restituzione;