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Consultazione 2009/95: Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione di averi di provenienza illecita, LRAI) · 7 pagine
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Art. 14 Disposizioni transitorie
1I valori patrimoniali che, all’entrata in vigore della presente legge, sono stati bloccati dal Consiglio federale in forza dell’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale poiché la domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non ha avuto esito restano bloccati sino al passaggio in giudicato della decisione sulla confisca conformemente alla presente legge.
2Il blocco diviene caduco se l’azione di confisca non è proposta entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 15 Referendum ed entrata in vigore
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova