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Consultazione 2009/95: Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione di averi di provenienza illecita, LRAI) · 7 pagine

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d. il controllo dell’utilizzo dei valori patrimoniali restituiti.

4La conclusione di tale accordo compete al Consiglio federale.

5In assenza di un accordo con lo Stato di provenienza, il Consiglio federale stabilisce le modalità della restituzione. Può segnatamente restituire i valori patrimoniali confiscati per il tramite di organismi internazionali o nazionali e prevedere la supervisione del DFAE.

Art. 10 Spese procedurali

1Un importo forfetario pari al 2,5 per cento al massimo dei valori patrimoniali confiscati può essere assegnato alla Confederazione o ai Cantoni a copertura delle spese di blocco, confisca e restituzione.

2Il Consiglio federale stabilisce nel singolo caso l’ammontare dell’importo forfetario.

Sezione 5: Rimedi giuridici e collaborazione tra autorità

Art. 11 Ricorso

1Il blocco disposto dal Consiglio federale è impugnabile con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

2Il ricorso non ha effetto sospensivo. L’articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa non è applicabile.

3Non è proponibile la censura dell’inadeguatezza.

4Per il resto, la procedura e i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Art. 12 Collaborazione tra autorità

1L’Ufficio federale di giustizia informa il DFAE qualora una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale concernente valori patrimoniali bloccati in Svizzera di persone politicamente esposte o della loro cerchia non possa avere esito.

2Su istanza del DFAE o del DFF, le autorità della Confederazione e dei Cantoni comunicano tutti i dati necessari all’esecuzione della presente legge.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 13 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

3 RS 172.021