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Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 4 pagine

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Legge sui trapianti RU ...

5Se il donatore è incapace di discernimento e non vi è una persona autorizzata a rappresentarlo in ambito medico o detta persona non è raggiungibile, provvedimenti di cui al capoverso 1 non sono consentiti.

6Tali provvedimenti sono vietati se:

a. accelerano la morte del paziente;

b. potrebbero far cadere il donatore in uno stato vegetativo permanente.

7In mancanza di una dichiarazione di volontà relativa alla donazione, dopo la morte del paziente tali provvedimenti possono essere adottati fino alla decisione degli stretti congiunti. Il Consiglio federale stabilisce la durata massima consentita per tali provvedimenti.

Art. 13 cpv. 2 lett. a

Sono ammesse eccezioni per i prelievi di tessuti o cellule rigenerabili se:

a. il trapianto per la persona incapace di discernimento o minorenne presenta soltanto rischi e incomodi minimi;

Art. 14 cpv. 2 lett. b e cpv. 2bis(nuovo)

2L’assicuratore che, in mancanza di donazione da parte di una persona vivente, dovrebbe sopperire alle spese di cura della malattia del ricevente si assume:

b. il risarcimento della perdita di guadagno e delle altre spese che il prelievo comporta per il donatore.

2bisSe il rapporto assicurativo termina per ragioni diverse dal cambiamento d’assicuratore, l’ultimo assicuratore prima di tale cambiamento continua a sopperire alle spese.

Art. 14a (nuovo) Spese per il controllo postoperatorio dello stato di salute dei

donatori

1L’assicuratore di cui all’articolo 14 capoverso 2 si assume le spese mediche per il controllo postoperatorio a vita dello stato di salute dei donatori di organi versando una somma forfettaria unica.

2La somma forfettaria è versata alla Schweizerische Stiftung zur Nachbetreuung von Organ-Lebendspendern (Fondazione svizzera competente per l’assistenza ai donatori viventi di organi, Fondazione). Questa tiene un registro relativo al controllo postoperatorio a vita dello stato di salute dei donatori di organi.

3L’assicuratore di cui all’articolo 14 capoverso 2 e la Confederazione si assumono, in parti uguali, le spese per la tenuta adeguata ed economica del registro. L’assicuratore vi provvede versando una somma forfettaria unica. La Confederazione versa contributi annuali calcolati sulla base della propria quota parte delle spese previste per l’anno in questione.