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Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 4 pagine

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Legge sui trapianti RU ...

4La Fondazione impiega le risorse finanziarie ricevute unicamente per coprire le spese mediche e quelle per la tenuta del registro. Presenta annualmente un rendiconto che attesta le spese effettive.

5Il Consiglio federale stabilisce:

a. le spese mediche computabili;

b. le spese computabili per la tenuta del registro;

c. l’importo della somma forfettaria, tenendo conto dei costi delle visite mediche e delle analisi di laboratorio, della quota parte dei costi delle prestazioni fornite dalla Fondazione, della speranza di vita dei donatori e della frequenza dei controlli medici;

d. il termine per il versamento della somma forfettaria e del contributo della Confederazione.

Art. 17 cpv. 2bis(nuovo) e cpv. 3, frase introduttiva

2bisSono equiparate alle persone domiciliate in Svizzera:

a. le persone che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che sottostanno, in Svizzera, all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, secondo l’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nonché secondo la Convenzione del 4 gennaio 19604 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS); e

b. le persone che sono ammesse in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa come frontalieri, conformemente all’articolo 25 della legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri, e sottostanno in Svizzera all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, nonché i familiari che sottostanno a questo stesso obbligo assicurativo.

3A una persona non domiciliata in Svizzera, che è stata iscritta nella lista d’attesa secondo l’articolo 21 capoverso 1 e che non è equiparata alle persone domiciliate in Svizzera secondo il capoverso 2bis, è attribuito un organo disponibile se:

Art. 21 cpv. 1

1Nella lista d’attesa sono iscritte le persone domiciliate in Svizzera e le persone loro equiparate. Il Consiglio federale determina quali persone non domiciliate in Svizzera vi sono parimenti iscritte.

Nota nel titolo prima dell’art. 69

Abrogata

3 RS 0.142.112.681

4 RS 0.632.31

5 RS 142.20