Progetto
Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 4 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
Legge sui trapianti RU ...
Art. 69 cpv. 1, frase introduttiva, nonché cpv. 2 e 3
1È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato grave secondo il Codice penale6, chiunque intenzionalmente:
2Se l’autore ha agito per mestiere, la pena è la pena detentiva fino a cinque anni o la pena pecuniaria.
3Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
Art. 70 cpv. 1, frase introduttiva, cpv. 1bis(nuovo) e cpv. 3 e 4
1È punito con una multa fino a 50 000 franchi chiunque intenzionalmente e senza che vi sia delitto ai sensi dell’art. 69:
1bisSe l’autore ha agito per negligenza, la pena è una multa fino a 20 000 franchi.
3Le contravvenzioni e le relative pene si prescrivono in sette anni.
4Abrogato
Art. 74
Abrogato
II
La legge federale del 19 giugno 19927 sull’assicurazione militare è modificata come segue:
Art. 16 cpv. 3
Abrogato
III
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.