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Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 4 pagine

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Legge sui trapianti RU ...

Art. 69 cpv. 1, frase introduttiva, nonché cpv. 2 e 3

1È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato grave secondo il Codice penale6, chiunque intenzionalmente:

2Se l’autore ha agito per mestiere, la pena è la pena detentiva fino a cinque anni o la pena pecuniaria.

3Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 70 cpv. 1, frase introduttiva, cpv. 1bis(nuovo) e cpv. 3 e 4

1È punito con una multa fino a 50 000 franchi chiunque intenzionalmente e senza che vi sia delitto ai sensi dell’art. 69:

1bisSe l’autore ha agito per negligenza, la pena è una multa fino a 20 000 franchi.

3Le contravvenzioni e le relative pene si prescrivono in sette anni.

4Abrogato

Art. 74

Abrogato

II

La legge federale del 19 giugno 19927 sull’assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 3

Abrogato

III

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

6 RS 311.0

7 RS 833.1