Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo
1.3.4 Il parere della NEK-CNE
La Commissione nazionale d’etica per la medicina umana gode di un mandato specifico ed è chiamata a prendere posizione nelle questioni controverse relative all’etica medica che riguardano l'intera società. Essa ha preso per la prima volta dettagliatamente posizione in merito alla questione in seguito a un’intensa fase di consultazione nel suo parere n. 10/2005 «Diagnostica preimpianto». In questo documento, una minoranza della Commissione si è dichiarata favorevole al mantenimento del divieto della DPI, in particolare perché vedeva nella selezione basata su una DPI una strumentalizzazione eticamente riprovevole degli embrioni e dunque una violazione della dignità umana. Essa temeva inoltre conseguenze imprevedibili nel settore della medicina riproduttiva e della ricerca sugli embrioni, poiché reputava impossibile operare le necessarie distinzioni tra applicazione legittima e abusiva di questa tecnica. Infine, la minoranza della Commissione ha espresso timori relativi a possibili effetti indiretti sotto forma di una discriminazione delle persone affette da malattie o infermità.
La maggioranza della Commissione riconosce invece l’esistenza di questi rischi, ma non li reputa sufficientemente gravi e incontrollabili da giustificare un divieto della DPI. Si dichiara pertanto favorevole a una regolamentazione differenziata «che vincoli l'offerta della DPI a determinate indicazioni e ne vieti l'impiego al di fuori di esse. Le indicazioni devono essere vincolate in senso restrittivo alla prevenzione di gravi malattie o infermità del nascituro.»79 Inoltre la DPI deve essere proposta anche «alle coppie che si sottopongono a FVI per il trattamento della sterilità». La DPI dovrà invece restare vietata nei casi in cui potrebbe essere utilizzata per escludere lo status di portatore di una malattia ereditaria recessiva, ossia nei casi in cui la predisposizione genetica non può portare a una malattia manifesta; inoltre, essa continuerà a essere vietata ai fini della selezione di caratteristiche che non sono in relazione a una malattia e anche quella finalizzata alla selezione di embrioni immunocompatibili. La Commissione raccomanda inoltre di fornire alle coppie interessate una consulenza completa che sostenga il loro potere di autodeterminazione e illustri loro le alternative di cui dispongono. Infine, la Commissione esige che l’applicazione della DPI venga valutata sotto il profilo scientifico, sia in vista delle sue conseguenze di lungo periodo per i bambini nati in seguito a questa diagnosi, sia con riferimento alle conseguenze di carattere sociale.
In una seconda presa di posizione in merito alla DPI80 la NEK-CNE ha precisato e in parte confermato la propria posizione. Una minoranza continua a rifiutare in generale la DPI, mentre la maggioranza si dichiara favorevole alla sua autorizzazione. In questo contesto, la DPI dovrà poter essere utilizzata per prevenire gravi malattie e per il trattamento della sterilità; a questo scopo la NEK-CNE raccomanda anche l’abolizione della cosiddetta regola dei tre embrioni (cfr. n. 1.2.3.2, 1.5.2.2, 1.5.2.3) nonché del divieto di crioconservazione degli embrioni. Per quanto concerne la questione relativa alla DPI finalizzata alla selezione di embrioni immunocompatibili, nel suo secondo parere la Commissione appare divisa; circa la metà dei suoi membri si dichiara favorevole a questo impiego del procedimento di diagnosi, mentre l’altro cinquanta per cento è contrario. Mentre nel primo parere prevaleva ancora l’argomentazione secondo cui una simile selezione implicherebbe
79 NEK–CNE, Diagnostica preimpianto, parere n. 10/2005, pag. 51 segg.
80 NEK–CNE, Diagnostica preimpianto II, Questioni particolari sulla normativa legale e per la tipizzazione HLA, parere n. 14/2007.