Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine
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c, che contiene i requisiti per l’applicazione dei procedimenti di procreazione assistita. La lettera c riporta quanto segue:
Le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non esistano altri modi per curare l’infecondità o per ovviare al pericolo di trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nascituro o a fini di ricerca; la fecondazione di oociti umani fuori dal corpo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge; fuori dal corpo della donna possono essere sviluppati in embrioni solo tanti oociti umani quanti se ne possono trapiantare immediatamente.
Occorre inoltre tenere conto della lettera f dello stesso articolo, secondo la quale il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato soltanto con il suo consenso o in base a una prescrizione legale.
Genesi dell'articolo di legge
La storia dell'articolo 119 Cost. risale all'iniziativa popolare presentata «contro gli abusi della tecnologia riproduttiva e genetica sull'essere umano» (cosiddetta iniziativa Beobachter) del 13 aprile 1987. Quest'iniziativa chiedeva l'emanazione di una legislazione federale concernente l'«impiego artificiale del patrimonio germinale e genetico umano» e l'introduzione già a livello costituzionale di un divieto all'esecuzione di determinate attività in questo campo.
Il Consiglio federale ha elaborato un controprogetto all'iniziativa che non prevedeva divieti concreti a livello costituzionale, ma si limitava perlopiù a una norma attributiva della competenza normativa, pur comprendendo materialmente anche l'ambito non umano. In Parlamento la disposizione è stata fortemente rielaborata e, in particolare, integrata con restrizioni e divieti concreti nell'ambito umano. Ad esempio è stato vietato qualunque tipo di clonazione e intervento nel patrimonio genetico di cellule germinali ed embrioni umani.
In particolare il capoverso 2 lettera c è il risultato di una lunga consultazione parlamentare. Il Consiglio degli Stati è stato il primo consiglio a dichiararsi favorevole a regolamentare i dettagli della fertilizzazione in vitro a livello normativo. La Commissione del Consiglio nazionale, invece, ha discusso approfonditamente sull'opportunità di vietare già a livello costituzionale la produzione di embrioni soprannumerari e, quindi, scongiurare il pericolo di utilizzo improprio degli stessi. La maggioranza della Commissione - analogamente al Consiglio degli Stati - si è tuttavia dichiarata favorevole a regolamentare la questione a livello normativo. Alcuni gruppi minoritari hanno richiesto tuttavia la definizione di regole chiare a livello costituzionale sotto forma di un divieto alla fertilizzazione in vitro oppure (alla stregua di un compromesso) sotto forma di restrizione del numero di embrioni sviluppabili per ciascun ciclo di fecondazione. Questa proposta di compromesso è stata infine approvata in seduta plenaria e, nonostante la raccomandazione della maggioranza della Commissione del Consiglio degli Stati di cancellare nuovamente la formulazione, è stata infine approvata anche dal Consiglio degli Stati.
Dopo il ritiro dell'iniziativa Beobachter, il controprogetto dell'Assemblea federale è stato approvato dal Popolo con il referendum del 17 maggio 1992 con il 73,8 per cento di voti favorevoli e, con un'eccezione, anche da tutti i Cantoni.