Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine
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fanciulli). La DPI, tuttavia, non tocca solo i diritti fondamentali, ma anche altre disposizioni costituzionali. Ad esempio, la tutela della famiglia è da considerarsi uno scopo dello Stato (art. 41 capoverso 1 lett. c e art. 116 capoverso 1 Cost.) e la dignità umana non ha solo una componente di diritto fondamentale, ma anche un'importante funzione come principio di base avente validità per l'intero ordinamento costituzionale.
Le disposizioni citate coesistono in modo parzialmente antagonistico90 e, nell'ambito della DPI, vengono richiamate come segue:
- La coppia interessata, nel far valere il proprio desiderio di non trasmettere una determinata malattia genetica, si appella al diritto fondamentale della libertà personale e al diritto alla famiglia.
- Relativamente all'embrione si sta discutendo sulla portata del diritto costituzionale di protezione che deriva dal diritto fondamentale della dignità umana e dal diritto alla vita, nonché eventualmente dal divieto di discriminazione e dalla protezione dei fanciulli.
- Dalla dignità umana come principio costituzionale e dal divieto di discriminazione discendono pretese relative alla protezione dell'essere umano e della società, nello specifico relative alla protezione da tendenze eugenetiche indesiderate. Queste pretese, a loro volta, vanno a beneficio della protezione dell'embrione così come le pretese basate sulla protezione della famiglia come scopo dello Stato.
La ponderazione di questi beni giuridici e, di conseguenza, la risposta alle domande relative all'ammissibilità e alle condizioni quadro della DPI, verranno affrontate in prosieguo dapprima dalla prospettiva dell'articolo 119 Cost. e, successivamente, dalla prospettiva delle altre norme costituzionali citate.
1.4.1.2 Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano (art. 119 Cost.)
Introduzione
A norma dell’articolo 119 capoverso 1 Cost. l’essere umano va protetto dagli abusi della medicina riproduttiva e dell’ingegneria genetica. Ai fini di stabilire se, in caso di autorizzazione della DPI, la tutela richiesta possa essere garantita appieno e con quali modalità, sono rilevanti nello specifico i principi indicati nell'articolo 119 capoverso 2 Cost. Questo capoverso contiene diversi obblighi e divieti che devono essere applicati nell'ambito della legislazione in materia.91 In relazione con la regolamentazione della DPI, deve essere esaminato soprattutto il capoverso 2 lettera
90 Parimenti, anche a livello costituzionale emergono i conflitti di valore illustrati nel capitolo relativo agli aspetti etici della DPI (cfr. n. 1.3).
91 L'art. 119 cpv. 2 Cost. vieta ad esempio gli interventi nel patrimonio genetico di cellule germinali ed embrioni umani (lett. a). Inoltre, vieta la maternità sostitutiva e la donazione di embrioni (lett. d), nonché il commercio di patrimonio germinale umano e di prodotti derivanti da embrioni (lett. e). Al bambino deve essere garantito l'accesso ai dati del proprio patrimonio genetico (lett. g), prescrizione importante soprattutto nell'ambito dei procedimenti con donazione di cellule seminali (tecniche eterologhe).