Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine

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limitazioni poste all’autonomia personale nel settore della procreazione, con un atteggiamento estremamente critico delle voci cristiane conservatrici.

Anche nel mondo islamico si osserva la stessa controversia tra pareri favorevoli e voci critiche che porta di conseguenza a raccomandazioni religiose e interventi regolamentari statali molto diversi nei singoli Paesi. Considerazioni del tutto analoghe valgono anche per l’Asia orientale. L’ebraismo e Israele sono tendenzialmente meno contrari alle possibilità offerte dalla moderna medicina procreativa, ma anche nel loro caso vengono condotti dibattiti controversi.88

1.4 La situazione giuridica in Svizzera

1.4.1 Costituzione

1.4.1.1 Introduzione

L'esecuzione della DPI è vietata ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 LPAM. Nell'ambito dell'abolizione di questo divieto è innanzitutto necessario chiarire se già la Costituzione vieti la DPI oppure se fornisca direttive di tipo contenutistico ai fini della regolamentazione. Deve essere fornita risposta alle seguenti domande:

- L'esecuzione della DPI è ammessa dal punto di vista del diritto costituzionale? In caso di risposta affermativa:

- Dalla Costituzione discendono delle direttive materiali, ad es. in merito agli scopi consentiti e alle condizioni quadro della DPI (indicazioni ammesse, numero degli embrioni da sviluppare, conservazione degli embrioni)?

Nel cercare delle risposte a queste domande viene preso in esame in primo luogo l'articolo 119 Cost. Questo contiene, oltre ad un'attribuzione di competenza alla Confederazione, anche delle direttive concrete in merito ai contenuti che devono essere osservate per l'emanazione di una legislazione in materia.

In secondo luogo occorre esaminare altre norme costituzionali al fine di individuare altre direttive utili a trovare risposta alle due domande sopra menzionate. Già la frase introduttiva dell'articolo 119 capoverso 2 cita espressamente tre beni giuridici la cui tutela è prioritaria nell'ambito della medicina della procreazione e dei test genetici: la dignità umana, la personalità e la famiglia. Questi tre beni sono oggi contenuti nel catalogo dei diritti fondamentali della Costituzione (artt. 7, 10, 13 e 14 Cost).89 Oltre a questi devono essere esaminati anche altri diritti fondamentali, nello specifico l'articolo 8 capoverso 2 Cost. (Divieto di discriminazione, in particolare riguardo alle persone affette da disabilità) e l'articolo 11 Cost. (Protezione dei

88 Cfr. in proposito NEK–CNE, La ricerca sulle cellule staminali embrionali, parere n. 3/2002, pag. 39 segg.

89 All'epoca della stesura dell'art. 119 Cost. (all'epoca Articolo 24novies) questi tre beni giuridici non erano ancora espressamente definiti nella Costituzione come diritti fondamentali (la tutela della famiglia risultava comunque essere uno scopo dello Stato in base all'art. 34quinquies della vecchia Costituzione e ai sensi del diritto al matrimonio derivante dall'art. 54 della vecchia Costituzione). Essi venivano considerati, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, come diritto costituzionale non scritto. In occasione della revisione della Costituzione del 1999, il catalogo dei diritti fondamentali è stato concretizzato secondo la prassi del Tribunale federale e i beni giuridici da tutelare ai sensi dell'articolo 119 Cost. sono da allora contenuti nel catalogo dei diritti fondamentali della Costituzione.