Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine

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Contenuti del progetto

a) La modifica della Costituzione federale riguarda l'ultima parte della frase dell'articolo 119, capoverso 2, lettera c. Il dettame secondo cui è consentito far sviluppare in embrioni al di fuori del corpo della donna solo tanti oociti umani «quanti possono esserle immediatamente impiantati», autorizzerebbe l’introduzione della DPI soltanto in condizioni quadro sfavorevoli. L'esecuzione della DPI secondo gli standard medici richiede lo sviluppo di un numero significativamente maggiore di embrioni rispetto a quelli che potrebbero essere impiantati immediatamente. In base alla nuova formulazione, pertanto, possono essere sviluppati tanti embrioni «quanti sono necessari per la tecnica di procreazione». Ciò significa quanto segue:

- Il progetto si attiene all'obiettivo costituzionale della tutela degli embrioni. Viene mantenuto il divieto di sviluppare un numero di embrioni a piacere. Nello specifico, è consentito sviluppare in vitro solo il numero massimo di embrioni giustificabile dalle necessità mediche e tecniche del metodo di procreazione utilizzato. In questo modo, la formulazione fornisce al contempo la base costituzionale per stabilire a livello legislativo il numero massimo di embrioni sviluppabili per i singoli metodi di procreazione distintamente, ossia per la fertilizzazione soltanto e per la fertilizzazione in vitro (FIV) associata a DPI.

- Inoltre, dalla nuova formulazione non può più essere dedotto, come finora, un divieto di crioconservazione degli embrioni in vitro.

b) I dettagli dell'autorizzazione della DPI vengono regolamentati a livello legislativo. Il divieto di utilizzo di questa tecnica finora prescritto nella legge sulla medicina della procreazione1 viene abolito e sostituito da una regolamentazione differenziata. I principi su cui poggia la regolamentazione sono i seguenti:

- la DPI può essere applicata unicamente se non è possibile evitare, in maniera diversa, il rischio concreto che i genitori vengano a trovarsi in una situazione insostenibile dovuta al fatto che il bambino che essi desiderano generare soffrirà con ogni probabilità di una grave malattia ereditaria. In questo contesto, deve sussistere un rischio di malattia dovuto a una predisposizione genetica nota dei genitori.

- Tutte le altre possibilità di applicazione restano vietate, sotto la minaccia di una pena: la DPI non può essere applicata nel senso di uno «screening» in caso di infertilità o di età avanzata della donna, né è ammessa ai fini della determinazione del tipo di tessuto (in vista del concepimento di un «bambino salvatore») o del sesso o di qualsiasi altra caratteristica genetica che non sia ricollegabile a una malattia grave.

- I genitori sono tenuti a far valere il fatto che, con la nascita di un bambino così gravato da una malattia, essi verrebbero a trovarsi in una situazione insostenibile. Inoltre, il medico curante deve verificare se i presupposti di seguito indicati sono soddisfatti, in modo tale da poter riconoscere tempestivamente se una tale situazione insostenibile potrebbe verificarsi: la malattia deve essere considerata grave, deve manifestarsi con elevata probabilità prima del 50° anno di vita e non deve essere disponibile alcuna terapia efficace e idonea per contrastarla.

1 Legge federale del 18 dicembre 1998 concernente la procreazione con assistenza medica, LPAM; RS 810.11.