Rapporto e Avamprogetto
Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine
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Legge sull’agricoltura
2.3.2.2 Superfici aventi diritto ai contributi
Contesto e obiettivi
Attualmente i pagamenti diretti sono limitati alla superficie agricola utile (SAU), poiché è su tale superficie che vengono fornite le prestazioni d'interesse generale promosse mediante i pagamenti diretti quali sottoprodotti della produzione agricola. Per diverse superfici all'interno della SAU non vengono erogati pagamenti diretti (p.es. colture florovivaistiche in pieno campo, serre con fondamenta fisse, superfici con arbusti ornamentali, vivai, ecc.). Per la gestione e la cura delle superfici d'estivazione il contributo è calcolato in funzione del carico usuale di animali da reddito che consumano foraggio grezzo orientato verso una gestione sostenibile. Al di fuori della SAU e delle superfici d'estivazione non vengono versati contributi.
Necessità d'intervento e concetto
Definizione delle superfici aventi diritto ai contributi
Attualmente non viene fatta alcuna distinzione tra il caso in cui su una superficie vengono fornite contemporaneamente prestazioni nell'ambito della produzione e della cura nell'ambito delle quali l'approntamento di beni commerciabili avviene in stretta relazione con le prestazioni d'interesse generale (p.es. nel caso di un prato gestito in modo estensivo) o quello in cui vengono fornite solo prestazioni nell'ambito della cura (p.es. nel caso di una siepe). Va quindi fatta una chiara distinzione.
La SAU viene definita in modo che comprenda unicamente superfici riservate alla produzione di prodotti vegetali. Le siepi come pure i boschetti campestri e rivieraschi non rientrano quindi più nella SAU. La definizione di SAU viene così allineata alla norma europea132. Viene definito un nuovo tipo di superficie avente diritto ai contributi, ossia le superfici agricole di cura (SAgrC). Le superfici agricole di cura sono superfici che appartengono alla superficie aziendale e confinano con la SAU, sulle quali vengono fornite puramente prestazioni di cura per la promozione della biodiversità o della qualità del paesaggio (p.es. siepi o piccole strutture). Hanno diritto ai pagamenti diretti, indipendentemente dal tipo di superficie (SAU e SAgrC), esclusivamente i capiazienda secondo il numero 2.3.2.1.
Superfici aventi diritto ai contributi per strumento dei pagamenti diretti
I contributi per il paesaggio rurale, la sicurezza dell'approvvigionamento, la biodiversità e la qualità del paesaggio vengono erogati sulla SAU. I contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento sono limitati a superfici nel quadro della SAU, utilizzate per la produzione di generi alimentari (derrate alimentari di origine vegetale o animale, sementi e materiale vegetale inclusi). Per la produzione di materie prime rinnovabili non vengono erogati contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento. Da questi contributi sono esclusi anche gli elementi: maggese fiorito, maggese da rotazione, fasce di colture estensive in campicoltura e strisce su superfici coltive.
132 Regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche.