Rapporto e Avamprogetto

Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine

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Legge sull’agricoltura

tali da sostenere tali sforzi. Le attuali deroghe alla disposizione secondo cui i terreni edificabili urbanizzati sono esclusi dai pagamenti diretti deve essere abrogata. Inoltre, la disposizione va estesa anche ai terreni edificabili non urbanizzati. In tal modo si intendono incentivare i dezonamenti e gli azzonamenti nella zona agricola. Per le superfici azzonate, non appena il processo di azzonamento sarà cresciuto in giudicato non verranno più versati pagamenti diretti. Dopo l'entrata in vigore di tale modifica d'ordinanza non verranno più corrisposti pagamenti diretti nelle zone edificabili. Sono concesse deroghe per le domande di azzonamento nella zona agricola pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica.

Ö Precisazione dell'attuale disposizione concernente l'esclusione dai pagamenti diretti per i terreni edificabili nell'articolo 70a capoverso 1 lett. d LAgr.

Pagamenti diretti per superfici gestite per tradizione familiare nella zona eco-

nomica estera

Per superfici gestite per tradizione familiare si intendono le superfici gestite ininterrottamente dal 1° maggio 1984 da un produttore domiciliato nella zona limitrofa svizzera. Le superfici ubicate nella zona limitrofa estera coltivate per tradizione familiare forniscono un contributo alla garanzia dell'approvvigionamento della popolazione in derrate alimentari. Attualmente il 75 per cento delle aliquote dei contributi di superficie, del contributo per l'agricoltura biologica e del contributo per la produzione estensiva va a favore di tali superfici. Esse sono tenute in considerazione per la determinazione del limite di promozione per i contributi UBGFG e DACDP. Nelle crisi verificatesi negli anni scorsi, tali superfici sono sempre state disponibili per approvvigionare la popolazione elvetica ed è sempre stato possibile importare in Svizzera le derrate alimentari da esse ricavate. Non vi à alcuna garanzia che ciò sarà possibile anche in futuro. Visto che la gestione di queste superfici contribuisce alla conservazione della capacità di produzione in Svizzera, in futuro alle superfici nella zona limitrofa estera coltivate per tradizione familiare verranno versati i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento. Saranno corrisposti il contributo di base, il contributo per la promozione della campicoltura e il contributo per singole colture giusta l'articolo 54 LAgr. Tali contributi vengono erogati integralmente. Per le superfici ubicate all'estero è impossibile procedere a una classificazione nelle diverse zone. All'estero non viene pertanto versato il contributo legato alle difficoltà graduato secondo le zone.

Ö Inserimento della disposizione dell'articolo 70 capoverso 6 lettera b LAgr nell'articolo 72 capoverso 3 LAgr.