Rapporto e Avamprogetto
Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine
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Legge sull’agricoltura Disegno
b. la fase iniziale dell'attuazione del provvedimento;
c. la partecipazione dei produttori a programmi di assicurazione della qualità.
4 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per la concessione del sostegno ai provvedimenti.
Art. 12 cpv. 2 e 3
2 A tal fine, la Confederazione può sostenere anche provvedimenti di comunicazione concernenti le prestazioni d'interesse generale dell'agricoltura.
3 Può provvedere al coordinamento, in Svizzera e all'estero, dei provvedimenti sostenuti.
Art. 14 cpv. 4
4 La Confederazione può definire contrassegni ufficiali per le designazioni previste dal presente articolo nonché dagli articoli 15, 16 e 63 capoverso 1 lettere a e b. Può dichiararne obbligatorio l'utilizzo.
Art. 28 cpv. 2
2 Il Consiglio federale può applicare singole disposizioni, in particolare l'articolo 38, anche al latte di capra e di pecora.
Sezione 2 (art. 30–36b)
Abrogata
Art. 38 cpv. 3
Abrogato
Art. 39 cpv. 3
Abrogato
Art. 40–42
Abrogati
Art. 46 cpv. 3 lett. b
3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per:
b. le aziende che svolgono un'attività d'interesse pubblico d'importanza regionale smaltendo, nell'alimentazione dei suini, sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di prodotti alimentari.