Rapporto e Avamprogetto

Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine

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Legge sull’agricoltura Disegno

Art. 52 Contributi per sostenere la produzione di uova indigene

La Confederazione può versare contributi per finanziare i provvedimenti di valorizzazione a favore della produzione indigena di uova.

Art. 54 Contributo per singole colture

1 La Confederazione può versare contributi per singole colture al fine di mantenere la capacità di produzione e la funzionalità di singole filiere di trasformazione per un approvvigionamento adeguato della popolazione.

2 Il Consiglio federale definisce le colture e stabilisce l'importo dei contributi.

Art. 55 e 56

Abrogati

Art. 58 cpv. 2

Abrogato

Art. 59

Abrogato

Art. 66

Abrogato

Titolo terzo: Pagamenti diretti

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 70 Principio

1 Per promuovere le prestazioni d'interesse generale, ai gestori di aziende agricole vengono versati pagamenti diretti.

2 I pagamenti diretti comprendono:

a. contributi per il paesaggio rurale;

b. contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento;

c. contributi per la biodiversità;

d. contributi per la qualità del paesaggio;

e. contributi per i sistemi di produzione;

f. contributi per l’efficienza delle risorse;

g. contributi d’adeguamento.