Rapporto e Avamprogetto
Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 299Fedlex · Progetto
Legge sull’agricoltura Disegno
Art. 52 Contributi per sostenere la produzione di uova indigene
La Confederazione può versare contributi per finanziare i provvedimenti di valorizzazione a favore della produzione indigena di uova.
Art. 54 Contributo per singole colture
1 La Confederazione può versare contributi per singole colture al fine di mantenere la capacità di produzione e la funzionalità di singole filiere di trasformazione per un approvvigionamento adeguato della popolazione.
2 Il Consiglio federale definisce le colture e stabilisce l'importo dei contributi.
Art. 55 e 56
Abrogati
Art. 58 cpv. 2
Abrogato
Art. 59
Abrogato
Art. 66
Abrogato
Titolo terzo: Pagamenti diretti
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 70 Principio
1 Per promuovere le prestazioni d'interesse generale, ai gestori di aziende agricole vengono versati pagamenti diretti.
2 I pagamenti diretti comprendono:
a. contributi per il paesaggio rurale;
b. contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento;
c. contributi per la biodiversità;
d. contributi per la qualità del paesaggio;
e. contributi per i sistemi di produzione;
f. contributi per l’efficienza delle risorse;
g. contributi d’adeguamento.