Rapporto e Avamprogetto
Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine
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Legge sull’agricoltura Disegno
3 Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi. A tal riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d'interesse generale fornite, del dispendio correlato alla fornitura di tali prestazioni e del ricavo ottenibile sul mercato.
Art. 70a (nuovo) Condizioni
1 I pagamenti diretti vengono versati se:
a. l'azienda coltiva il suolo ed è contadina;
b. viene fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate;
c. sono rispettate le disposizioni della legislazione in materia di protezione delle acque, dell'ambiente e degli animali determinanti per la produzione agricola;
d. le superfici non si trovano in perimetri vincolanti delle zone edificabili secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio;
e. nell'azienda gestita viene raggiunto un volume di lavoro minimo in unità standard di manodopera;
f. una quota minima dei lavori viene svolta da manodopera dell'azienda;
g. il gestore non supera un determinato limite d'età;
h. il gestore possiede una formazione di base agricola.
2 La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate implica:
a. una detenzione degli animali da reddito rispettosa delle esigenze della specie;
b. un bilancio di concimazione equilibrato;
c. una quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità;
d. la gestione conforme alle prescrizioni di oggetti in inventari d'importanza nazionale secondo la legge federale del 1° luglio 19663 sulla protezione della natura e del paesaggio;
e. un avvicendamento disciplinato delle colture;
f. un'idonea protezione del suolo;
g. una selezione e un'utilizzazione mirate dei prodotti fitosanitari.
3 Il Consiglio federale:
a. concretizza la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate;
b. fissa i valori e le esigenze giusta il capoverso 1 lettere a ed e-h;
c. può stabilire deroghe al capoverso 1 lettera a per il contributo d'estivazione nonché per i contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio;
d. può stabilire deroghe al capoverso 1 lettera h.
3 RS 451