Rapporto e Avamprogetto
Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine
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Legge sull’agricoltura Disegno
4 Il Consiglio federale può definire ulteriori condizioni e oneri per il versamento dei pagamenti diretti. In particolare può stabilire le superfici per le quali vengono versati contributi.
Art. 70b (nuovo) Condizioni particolari per la regione d'estivazione
1 I contributi nella regione d'estivazione vengono versati a gestori di un'azienda d'estivazione, di un'azienda con pascoli comunitari o di una superficie d'estivazione.
2 Il Consiglio stabilisce condizioni di gestione per la regione d'estivazione che corrispondono alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.
3 Le esigenze giusta l'articolo 70a capoverso 1 lettere e-h non devono essere adempiute nella regione d'estivazione.
Capitolo 2: Contributi
Art. 71 Contributi per il paesaggio rurale
1 Per preservare l'apertura del paesaggio rurale vengono versati contributi per il paesaggio rurale. I contributi comprendono:
a. un contributo per ettaro, graduato secondo le zone, al fine di promuovere la gestione nelle singole zone;
b. un contributo legato alla difficoltà per ettaro, graduato secondo la declività e il tipo di utilizzazione in zone declive e zone in forte pendenza, al fine di promuovere la gestione in condizioni topografiche difficili;
c. un contributo d'estivazione per unità di bestiame grosso estivata, graduato secondo la categoria di animali o secondo il carico usuale, al fine di promuovere la gestione di aziende d'estivazione e pascoli d'estivazione.
2 Il Consiglio federale definisce per il contributo d'estivazione il carico consentito e le categorie di animali per le quali viene versato il contributo.
3 I Cantoni possono versare una parte del contributo d'estivazione a persone che, pur non essendo gestori, si occupano dell'infrastruttura in questione e provvedono alle necessarie migliorie alpestri.
Art. 72 Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento
1 Per garantire l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari vengono versati contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento. I contributi comprendono:
a. un contributo di base unitario per ettaro in tutte le zone, al fine di mantenere la capacità di produzione;
b. un contributo unitario per ettaro in tutte le zone, al fine di garantire una quota adeguata di superfici coltive aperte e superfici con colture perenni;