Rapporto e Avamprogetto

Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine

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Legge sull’agricoltura Disegno

4 Il Consiglio federale può definire ulteriori condizioni e oneri per il versamento dei pagamenti diretti. In particolare può stabilire le superfici per le quali vengono versati contributi.

Art. 70b (nuovo) Condizioni particolari per la regione d'estivazione

1 I contributi nella regione d'estivazione vengono versati a gestori di un'azienda d'estivazione, di un'azienda con pascoli comunitari o di una superficie d'estivazione.

2 Il Consiglio stabilisce condizioni di gestione per la regione d'estivazione che corrispondono alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

3 Le esigenze giusta l'articolo 70a capoverso 1 lettere e-h non devono essere adempiute nella regione d'estivazione.

Capitolo 2: Contributi

Art. 71 Contributi per il paesaggio rurale

1 Per preservare l'apertura del paesaggio rurale vengono versati contributi per il paesaggio rurale. I contributi comprendono:

a. un contributo per ettaro, graduato secondo le zone, al fine di promuovere la gestione nelle singole zone;

b. un contributo legato alla difficoltà per ettaro, graduato secondo la declività e il tipo di utilizzazione in zone declive e zone in forte pendenza, al fine di promuovere la gestione in condizioni topografiche difficili;

c. un contributo d'estivazione per unità di bestiame grosso estivata, graduato secondo la categoria di animali o secondo il carico usuale, al fine di promuovere la gestione di aziende d'estivazione e pascoli d'estivazione.

2 Il Consiglio federale definisce per il contributo d'estivazione il carico consentito e le categorie di animali per le quali viene versato il contributo.

3 I Cantoni possono versare una parte del contributo d'estivazione a persone che, pur non essendo gestori, si occupano dell'infrastruttura in questione e provvedono alle necessarie migliorie alpestri.

Art. 72 Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento

1 Per garantire l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari vengono versati contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento. I contributi comprendono:

a. un contributo di base unitario per ettaro in tutte le zone, al fine di mantenere la capacità di produzione;

b. un contributo unitario per ettaro in tutte le zone, al fine di garantire una quota adeguata di superfici coltive aperte e superfici con colture perenni;