Rapporto e Avamprogetto

Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine

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Legge sull’agricoltura Disegno

2 Il Cantone accerta, prima dell'approvazione del progetto, se la neutralità concorrenziale è data.

3 Una volta accertata con decisione passata in giudicato, la neutralità concorrenziale non può più essere impugnata.

4 Le imprese artigianali, che entro il termine di pubblicazione cantonale non si sono avvalse dei mezzi di ricorso in relazione alla neutralità concorrenziale, non possono più presentare ricorso in un procedimento successivo.

Art. 97 cpv. 1 e 7

1 Il Cantone approva i progetti di bonifiche fondiarie, di edifici agricoli e di sviluppo regionale per i quali la Confederazione accorda contributi.

7 L’Ufficio federale decide in merito alla concessione di un contributo federale soltanto se il progetto è passato in giudicato.

Art. 100 Ricomposizioni particellari su ordine delle autorità

Il governo cantonale può ordinare ricomposizioni particellari ove gli interessi dell’agricoltura siano lesi da opere pubbliche o da piani di utilizzazione.

Art. 107 cpv. 2

2 Per progetti di più ampia portata possono essere accordati crediti d’investimento anche sotto forma di crediti di costruzione.

Art. 108 cpv. 1bis (nuovo) e 2

1bis L’Ufficio federale decide in merito all’approvazione di un credito d'investimento soltanto se il progetto è passato in giudicato.

2 L’Ufficio federale comunica al Cantone entro 30 giorni se approva la decisione.

Art. 145

Abrogato

Art. 166 cpv. 2

2 Contro le decisioni prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d’esecuzione dagli uffici federali, dai dipartimenti e dai Cantoni in ultima istanza è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Sono escluse le decisioni cantonali concernenti i miglioramenti strutturali.

Art. 167

Abrogato