Rapporto e Avamprogetto

Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine

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Misure sociali collaterali e miglioramenti strutturali

• La limitazione temporale degli aiuti per la riqualificazione è prorogata di 4

anni fino a fine 2019 (art. 86a cpv. 3 LAgr).

• La procedura per determinare la neutralità concorrenziale è affidata ai Canto-

ni e la protezione giuridica per la concessione di contributi e crediti d'investimento viene uniformata (art. 87 cpv. 2, art. 89a, art. 97 cpv. 1 e 7, art. 108 cpv. 1bis e 2 e art. 166 cpv. 2 LAgr).

• I raggruppamenti di fondi in affitto e le altre forme di miglioramento della

struttura gestionale sono semplificati (art. 20 LAAgr).

Ricerca e consulenza nonché promozione della coltivazione delle piante e dell'allevamento di animali

• L'obbligo di autorizzazione per il prelievo e la distribuzione di sperma ed

embrioni di animali da reddito è stato soppresso nel 2007. Pertanto, il relativo articolo di legge non è più necessario (abrogazione dell'art. 145 LAgr).

Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali

• Alle autorità vengono conferite maggiori competenze, affinché possano adotta-

re misure adeguate volte, segnatamente, a neutralizzare o a richiamare i prodotti pericolosi (art. 169 cpv. 3 LAgr).

• La disposizione penale relativa alle denominazioni d'origine e alle indicazioni

geografiche viene adeguata per conformarla alle altre disposizioni penali in materia di proprietà intellettuale (art. 172 cpv. 2 LAgr). Per quanto concerne le contravvenzioni, alla lista viene aggiunta la violazione in relazione all'uso dell'identità visiva comune conformemente all'articolo 12 LAgr e all'uso di contrassegni ufficiali secondo l'articolo 14 capoverso 4 LAgr (art. 173 cpv. 1 LAgr).

Disposizioni finali

• L'esecuzione dei pagamenti diretti si basa su un sistema d'informazione geo-

grafica (SIG) (art. 178 cpv. 5 LAgr).

• Si potenzia l'obbligo d'informare e si inserisce nella legge il principio del

sostegno reciproco tra l'UFAG e le altre autorità svizzere (artt. 183 e 184 LAgr).

• Viene creata una base legale affinché i Cantoni possano calcolare i pagamenti

diretti nell'ambito di ASA 2011, utilizzando un servizio centralizzato (art. 185 cpv. 5 LAgr).

• Viene creata una base legale per il disciplinamento dei diritti sui beni immate-

riali nel settore della ricerca agronomica (art. 186a LAgr).

• Diverse disposizioni transitorie sono stralciate perché scaduti i relativi termini

o abrogate determinate leggi o disposizioni di legge (art. 187 cpv. 2–9 e 11–13, art. 187a, art. 187b cpv. 1-4 e 6-7, art 187c cpv. 2 LAgr).

IV