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Consultazione 2010/146: 09.499 Iv. Pa. CAPTE-N. Agrocarburanti. Tenere conto degli effetti indiretti · 5 pagine
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Legge RU 20XX
d. la coltivazione di materie prime è avvenuta su superfici acquistate legalmente;
e. i biocarburanti sono stati prodotti in condizioni socialmente accettabili.
2 Il Consiglio federale designa i biocarburanti e disciplina in dettaglio le esigenze di cui al capoverso 1.
3 Le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a–d sono in ogni caso da considerare soddisfatte per i carburanti prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni.
4 Oltre alle esigenze di cui al capoverso 1, il Consiglio federale può introdurre l’esigenza supplementare che la produzione dei biocarburanti non deve avvenire a scapito della sicurezza alimentare. Nel farlo, tiene conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.
5 Il Consiglio federale determina l’entità dell’agevolazione fiscale. Nel farlo, tiene conto della competitività dei biocarburanti rispetto ai carburanti di origine fossile.
Minoranza (Parmelin, Amstutz, Bigger, Brunner, Grunder, Killer, Leutenegger
Filippo, Rutschmann, Wasserfallen, Wobmann)
4Stralciare
Minoranza (van Singer, Cathomas, Jans, Nussbaumer, Pedrina, Stump, Teuscher)
Art. 12bbis
La fabbricazione di biocarburanti o di biocombustibili a partire da materie prime che non soddisfano le esigenze dell’articolo 12b capoversi 1 e 4 è soggetta a imposizione anche se i prodotti finali sono destinati all’esportazione.
Art. 12c Prova e tracciabilità
1 Chiunque voglia ottenere un’agevolazione fiscale per biocarburanti deve provare che essi soddisfano le esigenze di cui all’articolo 12b capoversi 1 e 4.
2 La prova contiene:
a. indicazioni comprensibili, chiare e verificabili sui biocarburanti e sul soddisfacimento delle esigenze di cui all’articolo 12b capoversi 1 e 4; e
b. documenti che comprovano le indicazioni.
3 L’Amministrazione federale delle dogane può esigere che l’esattezza delle indicazioni e dei documenti sia esaminata e attestata da terzi indipendenti riconosciuti.
4 Il Consiglio federale designa le indicazioni e i documenti necessari. Può prevedere facilitazioni della prova, purché sia garantito il soddisfacimento delle esigenze di cui all’articolo 12b capoversi 1 e 4.