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Consultazione 2010/146: 09.499 Iv. Pa. CAPTE-N. Agrocarburanti. Tenere conto degli effetti indiretti · 5 pagine
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Loi RO 20XX
Art. 12d (nuovo) Procedura
1 La domanda di agevolazione fiscale deve essere presentata per scritto all’Amministrazione federale delle dogane prima di consegnare la prima dichiarazione fiscale.
2 L’Amministrazione federale delle dogane decide sull’agevolazione fiscale d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente e la Segreteria di Stato dell’economia.
3 Il Consiglio federale disciplina la procedura.
Art. 12e (nuovo) Neutralità dei proventi
1 Le perdite fiscali risultanti dall’agevolazione fiscale di cui agli articoli 12a e 12b devono essere compensate mediante una maggiore imposizione della benzina.
2 Il Consiglio federale modifica le aliquote d’imposta per la benzina contenute nell’allegato 1 e nell’articolo 12 capoverso 2 e adegua periodicamente le aliquote modificate.
Art. 18 cpv. 3bis(nuovo)
3bis Per i biocarburanti che non soddisfano le esigenze di cui all’articolo 12b capoversi 1 e 4 non si possono fare valere restituzioni dell’imposta o agevolazioni fiscali secondo il capoverso 3.
Art. 20a Miscele di carburanti
1 All’atto della dichiarazione delle miscele di carburanti, i contribuenti devono dichiarare separatamente i biocarburanti e gli altri carburanti. Se miscele di carburanti contengono biocarburanti con e senza agevolazione fiscale, le loro quote vanno inoltre dichiarate separatamente.
2 L’agevolazione fiscale può essere concessa sotto forma di anticipazione. Tale anticipazione è calcolata sulla base dell’aliquota d’imposta vigente per gli altri carburanti. Se la condizione per l’agevolazione fiscale non è più adempiuta, l’anticipazione deve essere rimborsata.
3 Il Consiglio federale disciplina la procedura e fissa una soglia di tolleranza. Se tale soglia non viene superata, i contribuenti sono esentati dall’obbligo di dichiarazione separata di cui al capoverso 1.
II
Modifica del diritto vigente
La legge del 7 ottobre 19834 sulla protezione dell’ambiente è modificata come segue: