Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/37: Modifica dell'ordinanza del 24 gennaio 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico · 5 pagine

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Osservazioni sui singoli articoli

Art. 1

SH, TG, ZH, NW, NE, AG, SG, GL, GR, OW, SZ, ZH, l’UV UK, l’UV AR/AI, TVL, ASVC chiedono un (nuovo) capoverso 2 volto a disciplinare che anche le persone operanti in altre organizzazioni o in uffici amministrativi ed esercitanti le attività di cui al capoverso 1 siano soggette all’ordinanza.

AG chiede un adeguato periodo transitorio.

Art. 2 cpv. 5

JU ritiene che sia difficile attuare il grado di occupazione minimo del 30 % per i veterinari ufficiali.

GE chiede la soppressione di questa richiesta non attuabile visto che i veterinari in attività non possono disporre del 30 % del loro tempo per i compiti da svolgere nell'ambito del Servizio veterinario pubblico.

Art. 3

ZH e VD accolgono favorevolmente la differenziazione tra i compiti degli assistenti

specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni e quelli incaricati di altri compiti.

SO chiede che il campo di attività degli assistenti specializzati ufficiali sia più ampio e un perfezionamento più approfondito per loro. Inoltre, non vuole che si faccia una

differenziazione tra gli assistenti specializzati addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni e quelli incaricati di altri compiti nell’ambito del Servizio veterinario.

Art. 5

ZH è favorevole alla sostituzione dell’espressione “piccole aziende o aziende situate nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche” in “aziende con un’esigua capacità

produttiva”.

L’UV FR accoglie favorevolmente questa modifica, ma chiede un adeguato periodo

transitorio.

GR respinge la sostituzione di tali espressioni in quanto soprattutto i Cantoni di montagna devono avere un margine di manovra per poter svolgere i compiti nelle regioni discoste.

Art. 6 segg.

SG si è fondamentalmente dichiarato favorevole alle competenze della Commissione della formazione, tuttavia mancherebbe il rinvio a possibili rimedi giuridici contro le sue decisioni. Occorrerebbe quindi integrarlo in un punto appropriato dell’ordinanza.

Art. 6 cpv. 2

VS propone l’impiego dell’espressione “bachelorˮ al fine di adeguare le disposizioni

all’attuale sistema Bologna. Il livello “masterˮ è un requisito troppo elevato, motivo per cui è sufficiente il diploma di bachelor. Il diploma concluso nel settore agroalimentare deve essere integrato nei settori che consentono un’ammissione automatica.

Art. 6 cpv. 3

BS respinge il fatto che l’ordinanza esiga soltanto la “formazione professionale di baseˮ per gli assistenti specializzati ufficiali. La formazione professionale di base dovrebbe essere limitata al settore agroalimentare. Qualora non avvenga una limitazione, occorrerebbe almeno prolungare la durata del perfezionamento (all. 1 n. 4.1.1, cpv. 1) per le persone che non hanno conoscenze settoriali.