Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/37: Modifica dell'ordinanza del 24 gennaio 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico · 10 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 1Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’economia DFE
Ufficio federale di veterinaria UFV
Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico (RS 916.402)
AVAMPROGETTO del 5.7.2010
Premessa
L’ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico è entrata in vigore il 1° aprile 2007. L’obiettivo dell’ordinanza è di incrementare la professionalità del Servizio veterinario pubblico. Le esperienze maturate nell’ambito dell’attuazione hanno dimostrato che sono necessari diversi miglioramenti e singole modifiche.
Spiegazioni relative alle singole disposizioni
Sostituzione di un’espressione
Concerne soltanto la versione francese.
Titolo
L’ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico opera ancora una distinzione tra perfezionamento e aggiornamento. Dal punto di vista della sistematica formativa questa differenza non è più necessaria. Entrambi sono forme di perfezionamento, pertanto in futuro non si adotterà più il termine “aggiornamento”, ma si utilizzerà soltanto il termine “perfezionamento”. Il nuovo titolo recita Ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico.
Nel perfezionamento rientra pertanto anche la garanzia della qualità (cfr. spiegazioni relative all’art. 9).
La soppressone della differenza tra perfezionamento e aggiornamento ha comportato l’adeguamento di alcuni titoli e di alcune rubriche.
Ingresso
L’ingresso è stato adeguato alla nuova base legale della legge del 1° giugno 19661 sulle epizoozie (art. 3 n. 1).
1