Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/37: Modifica dell'ordinanza del 24 gennaio 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico · 5 pagine

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Art. 9

L’UV FR propone di sostituire l’espressione “assurance qualité” con “formation

complémentaire”.

Art. 12

GE non vorrebbe stralciare questo articolo.

Art. 13 e 14

ZH chiede che l’ordinanza precisi se ogni prova d’esame insufficiente può o deve essere ripetuta oppure soltanto se non viene superato l’esame complessivo.

Art. 17 cpv. 1 lett. f

TG, AR/AI, GL, TVL notano che dalla formulazione scelta non si evince se la Commissione della formazione riconosca le attività di perfezionamento svolte all’estero menzionate all’articolo 7 (finora perfezionamento) o all’articolo 9 (finora aggiornamento). Si deve

verificare se è stato fatto intenzionalmente o se è necessaria una limitazione. Si deve chiarire se la lettera f può essere eliminata completamente dato che il singolo caso può essere valutato in base alla procedura di dispensa secondo la lettera g.

Secondo ZH la lettera f dovrebbe precisare che le attività di perfezionamento svolte all’estero comprendono sia quelle menzionate all'articolo 7 sia quelle menzionate all’articolo 9.

Art. 20 cpv. 4

NW chiede una (nuova) lettera c che autorizzi il riconoscimento di persone impiegate negli ispettorati agricoli accreditati nell’ambito di competenza di assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti nell’ambito del Servizio veterinario pubblico.

Allegato 1 n. 1.1 cpv. 1 lett. c

OW, SZ, BS, GL, SG, SH, TG, ZH, NE, l’UV UK, l’UV AR/AI, TVL, ASVC ritengono che la riduzione del periodo di stage in un’azienda di macellazione da 30 giorni a 5 giorni lavorativi non sia sostenibile poiché in questo lasso di tempo non si possono acquisire sufficienti conoscenze pratiche nell’ambito del controllo degli animali da macello e delle carni.

GL, SG, SH, TG, ZH, NE, l’UV AR/AI, ASVC, TVL chiedono almeno 15 giorni lavorativi.

BS propone almeno 10 giorni lavorativi.

GS chiede di stralciare l’espressione “o in un’azienda di produzione primaria”.

Allegato 1 n. 1.3

GE propone di stralciare l’articolo in quanto i documenti dei candidati vengono già verificati dai veterinari cantonali e non è necessario farlo una seconda volta.

Allegato 1 n. 1.3 cpv. 4 e 5

BE nota che la legislazione non conferisce la competenza di ammettere un candidato all’esame né ai veterinari cantonali né ai responsabili delle aziende di macellazione. Si tratta di una decisione nel senso giuridico del termine e spetta quindi alla Commissione della formazione. Inoltre, le disposizioni non precisano cosa si debba intendere per veterinario cantonale competente (cosa è determinante: il luogo del controllo? Il luogo presso il quale il candidato è impiegato o esercita? Il luogo presso il quale è stato rilasciato il permesso di esercitare la professione?).

Allegato 1 n. 1.3 cpv. 5

BS nota che per “responsabile dell’azienda di macellazione” si intende il dirigente aziendale. Si dovrebbe precisare che in questo caso si intende invece la direzione tecnica del controllo delle carni.