Progetto
Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 40 pagine
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Sezione 5: Formazione dei quadri in generale
(art. 14 cpv. 1 LPSpo)
Art. 21 Presupposti per la partecipazione alla formazione dei quadri
1Sono ammessi alla formazione dei quadri candidati:
a. cittadini svizzeri o del Principato del Liechtenstein o cittadini stranieri con domicilio in Svizzera;
b. che nell’anno in cui frequentano il corso compiono 18 anni;
c. che soddisfano presupposti di ammissione particolari per la partecipazione alle offerte della formazione dei quadri (art. 31, 35, 37 e 43);
d. che soddisfano eventuali ulteriori esigenze stabilite nelle varie strutture della formazione, in particolare hanno superato un test attitudinale o svolto un corso di soccorritori o di nuoto di salvataggio.
2Cittadini stranieri non domiciliati in Svizzera sono ammessi se lavorano regolarmente per un organizzatore di offerte G+S o della formazione dei quadri.
3Sono ammesse alla formazione di monitore G+S Sport di campo/Trekking persone che compiono 17 anni nell’anno in cui si tiene il corso.
4Non sono ammesse alla formazione dei quadri persone nei cui confronti sussistono i motivi per la sospensione o la revoca del riconoscimento di quadro o che nella loro attività nell’ambito di G+S hanno ripetutamente violato le direttive G+S.
Art. 22 Annuncio e pubblicazione delle offerte
1Seguendo le indicazioni dell’UFSPO i Cantoni, le federazioni e le istituzioni incaricate dello svolgimento della formazione dei quadri inviano all’ufficio stesso la pianificazione di tutte le offerte della formazione dei quadri che intendono svolgere. L’UFSPO esamina la pianificazione e se del caso autorizza le offerte.
2Lo svolgimento di ulteriori offerte della formazione dei quadri deve essere autorizzato previamente dall’UFSPO. L’UFSPO deve essere tempestivamente informato in merito alla disdetta di un’offerta.
Art. 23 Controlli
L‘UFSPO sorveglia la formazione dei quadri dei Cantoni e delle organizzazioni e istituzioni incaricate.
Art. 24 Revoca e sospensione dei riconoscimenti di quadro
1In casi previsti nell’articolo 10 capoverso 2 della legge del 17 giugno 20113 (LPSpo) sulla promozione dello sport su denuncia o d’ufficio l’UFSPO sospende con effetto immediato il riconoscimento di quadro.
3 RS 415.0