Progetto

Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 40 pagine

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2Vengono ammessi alla formazione i monitori G+S che:

a. hanno superato con la qualifica minima stabilita dall’UFSPO i perfezionamenti previsti nella struttura della formazione;

b. possono dimostrare un’attività regolare come monitori G+S;

c. sono disposti a impegnarsi in modo regolare nel sostegno G+S delle giovani leve (G+S-PGL);

d. sono raccomandati dai relativi capidisciplina G+S.

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Per il rinnovo del riconoscimento gli allenatori G+S delle giovani leve L (locale) devono frequentare a scadenze regolari un modulo specifico di perfezionamento. La durata del riconoscimento si basa sul disposto dell’articolo 29.

4L‘UFSPO organizza formazione e perfezionamento degli allenatori G+S per le giovani leve, coinvolgendo le rispettive federazioni sportive.

5Se in alcune discipline sportive non esistono corsi e moduli specifici per gli allenatori delle giovani leve, chi ha assolto il massimo livello di perfezionamento previsto nella struttura della formazione stabilita dall’UFSPO può essere riconosciuto come allenatore G+S delle giovani leve se soddisfa i presupposti di cui alle lettere b-d del capoverso 2.

Art. 38 Allenatore G+S delle giovani leve R (Regionale)

Sono riconosciuti come allenatori G+S delle giovani leve di livello R (regionale):

a. allenatori di sport di punta diplomati con esame professionale superiore dotati di riconoscimento di monitore G+S;

b. allenatori di sport di prestazione con certificato federale di capacità e con riconoscimento di monitore G+S;

c. allenatori di sport di prestazione Swiss Olympic con riconoscimento di monitore G+S;

d. persone con una formazione riconosciuta dall’UFSPO come equivalente e con riconoscimento di monitore G+S.

Art. 39 Allenatore G+S delle giovani leve N (nazionale)

Sono riconosciuti come allenatori G+S delle giovani leve di livello N (nazionale):

a. allenatori di sport di punta diplomati con esame professionale superiore dotati di riconoscimento di monitore G+S;

b. persone con una formazione riconosciuta dall’UFSPO come equivalente e con riconoscimento di monitore G+S.

Sezione: Esperti G+S

(art. 19 OPSpo)