Progetto

Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 40 pagine

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2Per rinnovare il riconoscimento i coach G+S devono frequentare regolarmente i moduli di perfezionamento.

3L‘UFSPO o gli uffici cantonali G+S svolgono la formazione e il perfezionamento. L’UFSPO può incaricare dello svolgimento associazioni giovanili o federazioni sportive.

Art. 34 Validità del riconoscimento

Il riconoscimento è valido fino alla fine del secondo anno successivo alla sua consegna o all’ultimo perfezionamento svolto.

Art. 35 Ammissione alla formazione e al perfezionamento

Sono ammessi alla formazione e al perfezionamento candidati che:

a. soddisfano i presupposti dell’articolo 21;

b. sono raccomandati dal coach G+S di un organizzatore;

c. fanno ben pensare che una volta assolto il corso o il modulo saranno in grado di adempiere i doveri previsti all’articolo 36.

Art. 36 Doveri

1I coach G+S sono responsabili per lo svolgimento delle offerte del proprio organizzatore secondo le direttive. In particolare devono:

a. Coordinare le offerte G+S della propria organizzazione.

b. Annunciare le offerte G+S all’ufficio competente e provvedere al relativo conteggio (art. 61).

c. Iscrivere gli appartenenti alla propria organizzazione alla formazione e al perfezionamento dei quadri dell’istruzione G+S.

d. Consigliare, sostenere e controllare i monitori G+S nello svolgimento dei corsi e dei campi per quel che riguarda gli aspetti dell’organizzazione e dell’amministrazione.

e. Consentire in ogni momento alle istanze di autorizzazione e di sorveglianza uno sguardo sulla loro attività e l’accesso alla documentazione relativa ai corsi e ai campi.

f. Garantire l’archiviazione per almeno cinque anni dei documenti G+S necessari per il controllo dei conteggi e dietro richiesta inviarli all’istanza di autorizzazione o all’UFSPO.

Sezione 8: Allenatori G+S delle giovani leve

(art. 18 OPSpo)

Art. 37 Allenatore G+S delle giovani leve L (locale)

1La formazione per gli allenatori delle giovani leve di livello locale (L) e i relativi perfezionamenti si articola su corsi e moduli specifici.