Progetto
Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 40 pagine
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2Nei casi di cui all‘articolo 10 capoverso 2 della LPSpo l’UFSPO decide se il riconoscimento deve essere revocato a tempo determinato o indeterminato. Il periodo di sospensione è computato nella durata della revoca a tempo determinato.
3Al termine della revoca temporanea il quadro può fare richiesta per riottenere il riconoscimento. L’UFSPO può subordinare la decisione in merito a presupposti e condizioni, soprattutto vincolarla allo svolgimento di un perfezionamento.
Art. 25 Espulsione da un corso della formazione dei quadri
Può essere espulso da un’offerta della formazione dei quadri chi:
a. non è in grado di seguire il corso per mancanza di capacità;
b. con il suo comportamento disturba notevolmente il corso.
Art. 26 Relatori
Per lo svolgimento di moduli del perfezionamento o per l’insegnamento di singoli temi nella formazione dei quadri si possono impiegare come relatori persone che non dispongono di un riconoscimento di quadro.
Sezione 6: Monitori G+S
(art. 16 LPSpo)
Art. 27 Formazione
1La formazione per divenire monitore G+S è suddivisa per tipologia di utenza e per discipline sportive.
2Nei corsi monitori G+S sono insegnate conoscenze di base in pedagogia, motricità sportiva e metodologia.
3A chi dispone di una formazione equiparabile a quella di monitore l‘UFSPO offre corsi monitori in forma abbreviata.
Art. 28 Perfezionamento
1Nel perfezionamento si ampliano e approfondiscono le competenze dei monitori. Il perfezionamento è modulare e si rivolge a diversi gruppi di destinatari.
2Per rinnovare il proprio riconoscimento i monitori G+S devono frequentare regolarmente moduli di perfezionamento.
3Con la frequenza di un modulo di perfezionamento assolvono il dovere di perfezionamento per tutte le discipline sportive dei rispettivi gruppi in cui sono riconosciuti.
Art. 29 Validità del riconoscimento
1Il riconoscimento è valido fino alla fine del secondo anno successivo alla sua consegna o all’ultimo perfezionamento svolto.