Progetto
Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 40 pagine
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Art. 40 Formazione
1I monitori G+S nell’ambito di corsi esperti G+S ricevono una formazione che consente loro di assicurare un seguito la formazione dei quadri.
2L‘UFSPO si occupa della formazione degli esperti G+S. Può incaricare dello svolgimento i Cantoni o federazioni sportive o giovanili.
Art. 41 Perfezionamento
1Il perfezionamento degli esperti G+S avviene nell’ambito di moduli specifici.
2Per rinnovare il proprio riconoscimento gli esperti G+S devono frequentare a scadenze regolari i moduli di perfezionamento a loro destinati.
3L‘UFSPO organizza il perfezionamento degli esperti G+S. Può incaricare dello svolgimento i Cantoni o federazioni sportive o giovanili.
Art. 42 Validità del riconoscimento
Il riconoscimento è valido sino alla fine del secondo anno successivo a quello in cui si è ottenuto o si è svolto il perfezionamento più recente.
Art. 43 Ammissione alla formazione e al perfezionamento
1Sono ammessi alla formazione o al perfezionamento candidati che:
a. dispongono di un riconoscimento valido di monitori G+S;
b. soddisfano i presupposti riportati all’articolo 2;
c. sono raccomandati da un organizzatore della formazione dei quadri.
2L’ammissione alla formazione può essere rifiutata a persone che già dispongono del riconoscimento di esperti in più di una disciplina sportiva ma non svolgono alcuna attività di formatori nella pratica.
Art. 44 Compiti
1Gli esperti G+S svolgono la formazione dei quadri nelle relative discipline sportive o per i relativi gruppi di destinatari.
2In discipline sportive o con gruppi di destinatari che presuppongono particolari disposizioni di sicurezza gli esperti G+S possono essere impiegati come specialisti della sicurezza nella valutazione dei programmi di corso o di campo.
3L‘UFSPO può incaricare gli esperti G+S di sottoporre a un controllo di qualità sul posto le offerte G+S e della formazione dei quadri.
Sezione 10: Concessione dei contributi
(art. 21-27 OPSpo)