Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine
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Il capoverso 4 disciplina l'obbligo di notificazione nei casi particolari in cui l'autorità cantonale ritiri l'autorizzazione a un servizio di collocamento presso genitori diurni e affidatari oppure vieti a un intermediario di svolgere la propria attività. Visto che generalmente i servizi di collocamento e gli intermediari svolgono le proprie attività anche al di là delle frontiere cantonali, l’obbligo di notificazione alle altre autorità cantonali è indispensabile.
Il capoverso 5 prescrive all'autorità che ha deciso il collocamento di comunicare all'autorità cantonale pericoli o violazioni concernenti il bene del minore riscontrati nei singoli casi durante l'attività di accompagnamento e vigilanza (cfr. art. 3 cpv. 4). Soltanto in questo modo si garantisce che non solo l'autorità che ha deciso il collocamento venga a conoscenza di eventuali lacune (cfr. art. 65 cpv. 3 lett. b) riscontrate dall'autorità cantonale nell'ambito della sua attività di vigilanza generale, ma che anche l'autorità di vigilanza venga informata su eventuali problemi o lacune che potrebbero risultare rilevanti per valutare se le persone incaricate dell'accudimento o le strutture debbano essere subordinate a oneri o a condizioni oppure se debba loro essere ritirata l'autorizzazione. L'autorità cantonale deve verificare senza indugio tali comunicazioni e adottare le eventuali misure necessarie.
1.9 Capitolo 9: Disposizione penale
Art. 80 Punibilità
Secondo questa disposizione, sono punibili non solo le persone o strutture soggette all’obbligo di autorizzazione che accudiscono minori senza disporre della necessaria autorizzazione, bensì anche coloro che offrono più posti per l’accudimento di quelli consentiti dall'autorizzazione, in quanto tale situazione corrisponderebbe a un accudimento non autorizzato. Questa disposizione penale è applicabile anche agli intermediari che contravvengono all’obbligo di comunicare la propria attività.
1.10 Capitolo 10: Disposizioni finali
1.10.1 Sezione 1: Esecuzione
Art. 81 Esecuzione
Diversamente da quanto previsto dal diritto vigente (art. 3 cpv. 2 OAMin), l'avamprogetto obbliga i Cantoni a emanare disposizioni integrative. Il diritto cantonale stabilisce in che misura rimangono in essere le disposizioni emanate dal Cantone in base all'autorizzazione conferita dal diritto attualmente in vigore (art. 3 cpv. 1 OAMin, nuovo art. 4 cpv. 4 OAMi).
Il capoverso 2 prevede che il Cantone si impegni affinché le persone che dispongono di una lunga esperienza nell’accudimento di minori e la cui formazione non risponde più ai requisiti dell’OAMi abbiano la possibilità di frequentare corsi di perfezionamento parallelamente alla propria attività professionale. Infatti, è necessario evitare che gli addetti all’accudimento che finora hanno svolto un buon lavoro non possano più esercitarlo con l’entrata in vigore dell’OAMi.
1.10.2. Sezione 2: Diritto previgente: abrogazione
Art. 82 Diritto previgente: abrogazione
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