Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 54Fedlex · Rapporto esplicativo
Il capoverso 4 rammenta all'autorità cantonale che, nel prendere la decisione, deve considerare il bene del minore come un fattore di primaria importanza. In particolare deve tenere presente che l'autorizzazione dell'autorità straniera, che permette al minore di seguire i genitori affidatari all'estero, di norma non viene rilasciata con leggerezza, bensì è il risultato di un'approfondita valutazione degli interessi in gioco. Rifiutando l'autorizzazione, l'autorità cantonale metterebbe per esempio in una situazione psichica intollerabile un bambino di dieci anni che ha vissuto con i genitori affidatari fin dalla nascita, è diventato parte di questa famiglia e probabilmente non ha mai avuto contatti con i genitori biologici. In tal caso il collocamento in una nuova famiglia o il ricollocamento in quella d'origine nuocerebbe al suo bene.
1.5.2 Sezione 2: Accudimento di minori all'estero
Art. 74 Collocamento all'estero per decisione di un'autorità
Questa disposizione è stata elaborata traendo spunto da casi di collocamento all'estero con esito negativo: in più occasioni è infatti emerso che i posti per l'accudimento all'estero non disponevano di un'autorizzazione all'accoglimento di minori e/o non erano soggetti a vigilanza. Inoltre, non di rado si è rivelato insufficiente anche il contatto tra il minore e l'autorità svizzera che aveva emanato la decisione di collocamento. Questi casi hanno dimostrato quanto problematico possa essere il collocamento di minori all'estero.
Tenendo presente che durante la consultazione relativa alla necessità di revisione dell'OAMin molti Cantoni si sono espressi a favore dell'introduzione di disposizioni federali sui collocamenti all'estero, questa sezione (art. 74 e seg.) disciplina i collocamenti disposti da un'autorità. L’AP-2010 non disciplina più i casi di collocamenti all’estero decisi dai genitori di minori di propria iniziativa, ovvero senza l’intervento di un’autorità. Come richiesto da più parti durante la consultazione 2009, questi collocamenti rientrano nell’ambito di responsabilità dei genitori.
La procedura per i collocamenti all’estero prevista dai capoversi 2-4 va rispettata anche quando il collocamento è eseguito in collaborazione con un servizio di collocamento presso genitori affidatari (cpv. 5). L'autorità che colloca il minore non può quindi delegare le proprie responsabilità a tali servizi di collocamento, ma deve assicurarsi di persona che il posto per l'accudimento all'estero soddisfi i requisiti necessari.
Le strutture che intendono affidare un minore a genitori affidatari o a una struttura all'estero, oltre a rispettare le disposizioni del presente articolo devono anche ottenere il consenso dell'autorità che ha deciso il collocamento (cfr. art. 8 cpv. 3 lett. b).
Se le condizioni previste dall'articolo 74 non sono soddisfatte, non è possibile effettuare collocamenti all'estero.
Art. 75 Trasferimento all'estero di genitori affidatari
Questa disposizione regola il caso opposto a quello contemplato dall’articolo 68, ossia quando i genitori affidatari domiciliati in Svizzera desiderano trasferirsi all'estero insieme al minore accudito. Il rapporto di accudimento si fonda su una decisione dell'autorità concernente il collocamento di un minore. Come per il collocamento all'estero secondo l'articolo 74, spesso provvisorio o a tempo determinato, anche in questo caso è richiesta l'approvazione del futuro Stato di domicilio (cpv. 5 lett. a). Prima di tutto è però opportuno verificare se vi sia una soluzione alternativa per il minore. Solo se un ricollocamento nella famiglia d'origine o un nuovo