Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 59Fedlex · Rapporto esplicativo

settimana, e ciò per più di quattro settimane consecutive o più di dieci settimane nel corso dell'anno (art. 2), senza che venga fatto valere alcun motivo di esenzione ai sensi dell'articolo 7;

− le persone che accudiscono minori per decisione di un'autorità.

Potranno inoltre essere interessate ulteriori forme di accudimento di minori da parte di terzi – sia diurne sia a tempo pieno – che, in base alle nuove disposizioni, saranno soggette all'obbligo di autorizzazione a partire dall'entrata in vigore dell'OAMi.

Art. 86 Servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari

L'autorizzazione attribuisce diritti di ampia portata ai servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari. È quindi assolutamente necessario svolgere accertamenti approfonditi su tali servizi prima di rilasciare l’autorizzazione. I servizi la cui attività di collocamento è documentata da almeno due anni al momento dell'entrata in vigore dell'OAMi e che soddisfano i requisiti del nuovo avamprogetto, devono presentare una domanda di autorizzazione entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'OAMi. Possono continuare la propria attività senza autorizzazione fino a un massimo di 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'OAMi.

Il capoverso 2 prevede che fino al rilascio dell'autorizzazione i servizi di collocamento possano presentare richieste per il rilascio dell'autorizzazione a genitori diurni o affidatari, ma che l'autorità competente non possa esaminare tali richieste nell'ambito di una procedura semplificata se il servizio non è ancora in possesso della propria autorizzazione. Allo stesso modo, i servizi di collocamento che non hanno ancora ottenuto l'autorizzazione non possono partecipare alla vigilanza sui genitori diurni o affidatari con cui hanno concluso un contratto di collaborazione.

1.10.4 Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 87 Entrata in vigore

Dal momento che l'OAMi si ispira al nuovo diritto in materia di protezione degli adulti, è prevista l'entrata in vigore concomitante per il 1° gennaio 2013. In questo modo, ai Cantoni viene anche concesso un tempo di preparazione sufficiente.