Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine

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1.10.3 Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 83 Domande pendenti

Le domande pendenti per il rilascio di un'autorizzazione come genitori diurni o affidatari oppure per l'attività di una struttura sono rette dal nuovo diritto a partire dall'entrata in vigore dell'OAMi. Le domande vanno presentate alla nuova autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione.

Art. 84 Autorizzazioni già rilasciate

Le autorizzazioni rilasciate in base al diritto previgente rimangono valide, ma devono essere rinnovate entro due anni dall'entrata in vigore dell'OAMi. In questo modo s’intende assicurare che, trascorso un periodo di transizione, tutti i genitori affidatari e le strutture attive nell'accudimento di minori soddisfino i requisiti del nuovo diritto.

Art. 85 Autorizzazioni per forme di accudimento finora non soggette all'obbligo di autorizza-

zione

Per le forme di accudimento che al momento dell'entrata in vigore dell'OAMi esistono e sono documentate da almeno un anno e per le quali né l'OAMin in vigore né il diritto cantonale prevedono un obbligo di autorizzazione, deve essere presentata una domanda di autorizzazione all'autorità competente entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'OAMi. Dopo l’entrata in vigore dell’OAMi è possibile continuare a eseguire l’attività di accudimento senza autorizzazione fino a un massimo di 18 mesi. Entro tale scadenza l’autorità competente deve aver deciso in merito alla domanda. Questa disposizione è stata inserita poiché si prevede che, vista l'estensione dell'obbligo di autorizzazione, saranno presentate molte domande da parte di persone e di strutture che già adesso accudiscono minori. Questo potrebbe comportare temporaneamente un carico di lavoro eccessivo per le autorità e quindi accertamenti probabilmente insufficienti. La disposizione mira a evitare una tale situazione e impedire la deriva nell'illegalità di forme di accudimento già esistenti.

La disposizione interessa soprattutto:

− i genitori diurni (secondo il diritto vigente soggetti a un obbligo di comunicazione solo se

accudiscono minori al di sotto dei 12 anni), che, dietro compenso, accudiscono minori al di sotto dei 16 anni per più di 10 ore a settimana e più di 12 settimane all'anno (art. 2) e che non possono far valer alcun motivo di esenzione ai sensi dell'articolo 7;

− i genitori affidatari che accudiscono minori in età scolare o minori al di sotto dei 15 anni

regolarmente per meno di tre mesi (secondo il diritto vigente non soggetti all'obbligo di autorizzazione), che ora sono soggetti all'obbligo di autorizzazione previsto dall'OAMi perché accudiscono minori per più di tre giorni e tre notti a settimana, e ciò per più quattro settimane consecutive o più di dieci settimane nel corso dell'anno (art. 2), senza poter far valere alcun motivo di esenzione ai sensi dell'articolo 7;

− i genitori affidatari che accudiscono minori che non sono più in età scolare o che hanno

superato i 15 anni (secondo il diritto vigente non soggetti all'obbligo di autorizzazione), che secondo l'OAMi sono ora anch'essi soggetti all'obbligo di autorizzazione perché per l'accudimento a tempo pieno non è più previsto alcun limite di età, bensì in linea di principio un obbligo di autorizzazione per tutti i minori accuditi per più tre giorni e tre notti a