Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine

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collocamento in Svizzera risulta inconciliabile con il bene del minore, l'autorità competente può, o meglio deve, fornire il proprio consenso. Il fatto che il diritto estero preveda un obbligo di autorizzazione o meno è poco rilevante, purché sia assicurata la vigilanza sul posto. In caso contrario il consenso può essere rilasciato solamente se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 3 e inoltre se l'insieme delle circostanze consente di prevedere che il rapporto di accudimento darà buoni risultati (cpv. 6), ad esempio se il rapporto è già stato estremamente positivo per molti anni e non vi sono state contestazioni o misure a carico dei genitori affidatari. In altri termini: la prospettiva di sviluppo del rapporto di accudimento deve essere così favorevole da poter prescindere dalla vigilanza sul posto.

1.5.3 Sezione 3: Vigilanza

Art. 76 Vigilanza

La vigilanza sui collocamenti all’estero decisi dai genitori di un minore non è più oggetto della presente ordinanza. L'AP-2010 rinuncia a un pertinente disciplinamento, sottomettendo il collocamento volontario di un minore all’estero da parte dei suoi genitori alla responsabilità di questi ultimi. L'articolo 76 si limita a disciplinare la vigilanza sui collocamenti all'estero disposti da un'autorità, la quale esercita tale vigilanza in collaborazione con la competente autorità di vigilanza estera.

Visto che, nonostante gli sforzi, in molti casi i posti per l’accudimento di minori all'estero non possono essere sorvegliati in modo soddisfacente dalla Svizzera oppure i costi sono notevolmente maggiori, per il bene del minore è necessario seguire in modo particolarmente intenso il rapporto di accudimento e mantenere un contatto regolare con il minore collocato (cpv. 2). Solo così è possibile ovviare allo svantaggio in maniera relativamente efficace. In ogni caso, un minore collocato all'estero deve essere collocato presso un'altra famiglia o struttura o addirittura fatto rientrare in Svizzera se la situazione mette in pericolo il suo equilibrio psicofisico. È quindi opportuno agire tempestivamente qualora vi sia anche solo il minimo dubbio sull'idoneità del posto per l’accudimento (cpv. 3), mettendosi ad esempio in contatto con la competente autorità estera e incaricandola di verificare la situazione sul posto oppure predisponendo l'immediato rientro del minore e trovando un'altra soluzione.

1.6 Capitolo 6: Responsabilità

Art. 77 Responsabilità

Questa disposizione disciplina soltanto la responsabilità civile. Per eventuali comportamenti soggetti a sanzione penale, la responsabilità è retta dall'articolo 80 e dalle disposizioni del Codice penale. Per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica la responsabilità può derivare anche dal diritto pubblico dei Cantoni in materia di rapporti di servizio (art. 6 CC).

Secondo il messaggio del Consiglio federale concernente il nuovo diritto di protezione degli adulti20, le disposizioni sulla responsabilità, che, a causa dell'unione personale tra autorità di protezione degli adulti e autorità di protezione dei minori, si applicano anche all'ambito delle misure di protezione dei minori, si basano «sull'attuale nozione di responsabilità statuale. In

20 Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), FF 2006 6391, in particolare pag. 6478 seg.