Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine

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Art. 71 Decisione dell'autorità cantonale competente in materia di migrazione, efficacia

dell'autorizzazione

L'autorità cantonale competente in materia di migrazione decide, sulla base del rapporto dell'autorità cantonale, se autorizzare il rilascio del visto eventualmente necessario o assicurare la concessione di un permesso di dimora per il minore straniero da accudire. L'autorizzazione dell'autorità cantonale all'accudimento del minore esplica i suoi effetti solo dopo che l'autorità competente in materia di migrazione ha preso una decisione positiva in merito alla dimora del minore. Entrambe le disposizioni si trovano anche nel diritto attualmente in vigore (art. 8 cpv. 4 e art. 8a OAMin).

I permessi necessari in base al diritto degli stranieri per un minore straniero con domicilio o luogo di dimora abituale all’estero devono essere richiesti anche quando non è necessaria un’autorizzazione per il suo accudimento perché è fatto valere un motivo di esenzione ai sensi dell’articolo 7, perché l’accudimento non raggiunge l’intensità prevista dall’articolo 2 oppure perché non si tratta di un collocamento deciso da un'autorità.

Art. 72 Comunicazione dell'arrivo

L'arrivo del minore deve essere comunicato all'autorità cantonale entro dieci giorni (cpv. 1). Quest'obbligo vale per tutti i casi illustrati nella sezione 1 del capitolo 5 dell'avamprogetto ed è previsto anche dal diritto vigente (art. 8b OAMin). Anche i genitori affidatari che, dopo essersi trasferiti all'estero con il minore accudito, ritornano in Svizzera, devono informarne l'autorità cantonale. Per assicurare la vigilanza sui rapporti di accudimento istituiti per decisione di un'autorità, il capoverso 2 prevede che, quando ne viene a conoscenza, l'autorità cantonale comunichi l'arrivo del minore alla competente autorità di protezione dei minori.

Art. 73 Rifiuto dell'autorizzazione

Se l'autorità cantonale prevede di rifiutare la domanda presentata da genitori affidatari precedentemente domiciliati all'estero che accudiscono un minore per decisione di un’autorità (cpv. 1), comunica tale intenzione all'autorità centrale del Cantone competente secondo la LF-RMA19, che, a sua volta, si mette in contatto con l'autorità estera competente. La comunicazione tempestiva del probabile rifiuto della domanda può facilitare la ricerca immediata di un'altra soluzione da parte dell'autorità estera.

Se il minore si trova già in Svizzera e non è possibile rilasciare ai genitori affidatari richiedenti l'autorizzazione all'accudimento (cpv. 2), l'autorità cantonale deve procedere conformemente al capoverso 1, adottando eventuali misure necessarie per proteggere il minore e informando in merito l'autorità centrale del Cantone. Quest’ultima stabilisce come procedere insieme alla competente autorità estera.

Se non è possibile rilasciare l’autorizzazione per un rapporto d’accudimento non istituito su decisione di un’autorità e se i genitori affidatari non riportano indietro il minore oppure i genitori biologici non lo vengono a prendere, si procede conformemente al capoverso 2 (cpv. 3).

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RS 211.222.32