Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine
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prima battuta è dunque lo Stato a rispondere, a prescindere dalla presenza di una colpa individuale. La persona danneggiata non deve preoccuparsi di determinare […] quale membro dell’autorità sia responsabile del danno. Lo Stato ha nondimeno la facoltà di esercitare il regresso nei confronti di coloro che sono venuti meno ai loro obblighi. […] Il Cantone risponde in modo illimitato delle persone che agiscono in veste ufficiale o assolvono determinati compiti su incarico di un’autorità […]». L'autorizzazione implica la delega ai servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari di compiti altrimenti svolti dall'autorità cantonale. Questo giustifica anche il fatto che la responsabilità per la condotta di tali servizi ricade sul Cantone che ha rilasciato l'autorizzazione e che esercita la vigilanza21.
1.7 Capitolo 7: Statistica
Art. 78 Statistica
Con l'articolo 21 capoverso 3 OAMin il diritto vigente offre già una base per le rilevazioni statistiche. Sebbene non vi sia alcun nesso diretto tra la qualità dell'accudimento di minori da parte di terzi e la rilevazione di dati statistici, le analisi statistiche sono molto utili per valutare la qualità dell'accudimento, poiché forniscono dei punti di riferimento per eventuali adeguamenti necessari in quest'ambito e suggeriscono in quale direzione debba procedere lo sviluppo futuro. Un elevato numero di nuovi collocamenti può ad esempio rivelare che l'accertamento dell'idoneità è probabilmente insufficiente e quindi è opportuno intervenire dal punto di vista legale o pratico. Pertanto anche l’AP-2010 prevede l'obbligo di rilevare dati statistici. Tuttavia, a differenza dell’AP-2009, questo avamprogetto rielaborato si limita ai rapporti di accudimento soggetti all’obbligo di autorizzazione presso genitori diurni, genitori affidatari e strutture, nonché a quelli istituiti per il tramite dei diversi servizi. Le persone e le strutture che accudiscono minori senza essere soggetti all'obbligo di autorizzazione non devono più comunicare i dati rilevanti ai fini statistici.
Nel rispetto della protezione dei dati, le informazioni in questione vengono rese anonime prima della valutazione, escludendo così qualsiasi possibilità di risalire alla fonte. I dettagli saranno fissati successivamente nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche22.
1.8 Capitolo 8: Obblighi di notificazione
Art. 79 Obblighi di notificazione delle autorità
Gli obblighi di notificazione sono previsti al fine di assicurare la vigilanza sui genitori incaricati dell'accudimento, le strutture, i servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari nonché gli intermediari anche in caso di trasferimento di domicilio o sede. Questa disposizione mira a evitare che, in base al principio della territorialità cantonale, il vecchio Cantone non risulti più competente e allo stesso tempo non si ritenga competente nemmeno quello nuovo, non essendo a conoscenza del trasferimento. Nell'interesse del minore accudito da terzi è quindi importante garantire questo scambio di informazioni.
21 Per indicazioni più dettagliate sulla responsabilità si rimanda alla parte concernente il diritto di protezione degli adulti del messaggio summenzionato (FF 2006 6391, pag. 6478 segg.). 22 Ordinanza del 30 giugno 1993 sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1).