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Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 51 pagine
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Art. 117
Omicidio Chiunque per negligenza cagiona la morte di una persona è punito colposo
con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 122
3. Lesioni Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in personali.
Lesioni pericolo la vita,
gravi chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto impor-
tante di una persona, o le produce la perdita dell’uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso,
chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona,
è punito con una pena detentiva superiore a due anni e sino a dieci anni.
Art. 123 n. 1 cma 2
Abrogato
Art. 125 cpv. 2 secondo periodo (nuovo)
La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.
Art. 128bis
Falso Chiunque, cosciente della gratuità del suo atto, allarma senza motiallarme
vo i servizi pubblici di sicurezza o di interesse generale, un servizio di salvataggio o di soccorso, in particolare la polizia, i pompieri o i servizi sanitari, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.
Art. 129
Esposizione Chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, a pericolo
della vita è punito con una pena detentiva da sei mesi a cinque anni.
altrui
Art. 133 cpv. 1
1 Chiunque prende parte a una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2010–......