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Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 51 pagine

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Art. 146 cpv. 2

2 La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se l'autore fa mestiere della truffa.

Art. 147 cpv. 2

2 La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se l'autore fa mestiere di tali operazioni.

Art. 148 cpv. 2

2 La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se l'autore fa mestiere di tali operazioni.

Art. 150bis

Abrogato

Art. 153

False Chiunque induce l’autorità preposta al registro di commercio a comunica-

zioni alle iscrivere un fatto contrario al vero o omette di segnalarle un fatto autorità del che dovrebbe venir iscritto, è punito con una pena detentiva sino a registro di un anno o con una pena pecuniaria.

commercio

Art. 155 n. 2

2. Se l'autore fa mestiere di tali operazioni, è punito con una pena detentiva da sei mesi a cinque anni, eccetto che l’atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un’altra disposizione.

Art. 156 n. 2

2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere dell’estorsione, o commette ripetutamente l’estorsione in danno della medesima persona.

Art. 157 n. 2

2. L'autore è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere dell’usura.

Art. 158 n. 1 cma 3

Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.