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Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 51 pagine
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Art. 140 n. 1 cma 1, n. 2-4
1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito una pena detentiva da uno a dieci anni.
2. Abrogato
3. L'autore è punito con una pena detentiva superiore a due anni se per commettere la rapina ha fatto uso di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa,
ha eseguito la rapina come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine,
per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.
4. La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se l'autore ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l’ha trattata con crudeltà.
bis 5
Art. 143
Accesso1 Chiunque si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo indebito a
un sistema di trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l’elaborazione di per dati specialmente protetto contro ogni suo accesso è punito, a l’elabora- querela di parte, con una pena detentiva sino a un anno o con una zione di pena pecuniaria.
dati
2 Chiunque mette in circolazione o rende accessibili password, programmi o altri dati che sa o deve presumere destinati a scopi di cui al capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.
Art. 144 cpv. 3
3 Il giudice pronuncia una pena detentiva da sei mesi a cinque anni se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d’ufficio.
Art. 144bis n. 1 cma 2 e n. 2 cma 2
1. …
Il giudice pronuncia una pena detentiva da sei mesi a cinque anni se l'autore ha causato un danno considerevole.
2. …
Se l'autore ha agito per mestiere, può essere punito con una pena detentiva da sei mesi a cinque anni.
5 La disposizione tiene conto della modifica proposta dal Consiglio federale nel messaggio del 18 giugno 2010 concernente l’approvazione e l’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità; FF 2010 4119.