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Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 51 pagine

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Art. 140 n. 1 cma 1, n. 2-4

1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito una pena detentiva da uno a dieci anni.

2. Abrogato

3. L'autore è punito con una pena detentiva superiore a due anni se per commettere la rapina ha fatto uso di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa,

ha eseguito la rapina come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine,

per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.

4. La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se l'autore ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l’ha trattata con crudeltà.

bis 5

Art. 143

Accesso1 Chiunque si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo indebito a

un sistema di trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l’elaborazione di per dati specialmente protetto contro ogni suo accesso è punito, a l’elabora- querela di parte, con una pena detentiva sino a un anno o con una zione di pena pecuniaria.

dati

2 Chiunque mette in circolazione o rende accessibili password, programmi o altri dati che sa o deve presumere destinati a scopi di cui al capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 144 cpv. 3

3 Il giudice pronuncia una pena detentiva da sei mesi a cinque anni se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d’ufficio.

Art. 144bis n. 1 cma 2 e n. 2 cma 2

1. …

Il giudice pronuncia una pena detentiva da sei mesi a cinque anni se l'autore ha causato un danno considerevole.

2. …

Se l'autore ha agito per mestiere, può essere punito con una pena detentiva da sei mesi a cinque anni.

5 La disposizione tiene conto della modifica proposta dal Consiglio federale nel messaggio del 18 giugno 2010 concernente l’approvazione e l’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità; FF 2010 4119.