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Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 51 pagine

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Art. 160 n. 2

2. L'autore è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere della ricettazione.

Art. 168

Corruzione È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena nell’esecu-

zione pecuniaria chiunque:

forzata

a. concede o promette vantaggi particolari a un creditore o al suo rappresentante, per ottenerne il voto nell’adunanza dei creditori o nella delegazione dei creditori oppure l’adesione a un concordato giudiziale o il suo rigetto;

b. concede o promette vantaggi particolari all’amministratore del fallimento, a un membro dell’amministrazione, al commissario o al liquidatore per influenzarne le decisioni;

c. si è fatto accordare o promettere tali vantaggi.

Art. 171 cpv. 2 e art. 171bis

Abrogati

Art. 172bis

Cumulo di In tutti i casi in cui nel presente titolo è comminata esclusivamente pena

detentiva e una pena detentiva, il giudice può in ogni caso cumulare questa pena pena con una pena pecuniaria.

pecuniaria

Art. 173 n. 5

5. Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 174 n. 2 e 3

2. Se l'autore ha agito col proposito deliberato di rovinare la reputazione di una persona, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.

3. Se l'autore ritratta davanti al giudice come non vero quanto egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all’offeso atto della ritrattazione.

Art. 177

Ingiuria1 Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini,

gesti o vie di fatto l’onore di una persona, è punito, a querela di parte, con una multa.