Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine
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198184 sull’assistenza internazionale in materia penale, l’estradizione è ammissibile se il reato è passibile di una sanzione restrittiva della libertà per un massimo di almeno un anno o di una sanzione più severa, sia secondo il diritto svizzero sia secondo quello dello Stato richiedente, e se non soggiace alla giurisdizione svizzera. L’avamprogetto non si prefigge di ridurre le pene minime, ragion per cui non dovrebbe essere incompatibile con le succitate disposizioni internazionali.
Secondo l’articolo 305bis n. 1 CP ciascun crimine è un potenziale reato preliminare del riciclaggio di denaro. Nessun reato preliminare determinante essendo derubricato da crimine a delitto, le modifiche proposte dal presente avamprogetto non hanno alcuna conseguenza sui reati preliminari definiti conformemente agli standard internazionali, segnatamente alle raccomandazioni della Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).
Prima della conclusione del Trattato di Amsterdam gli Stati membri dell’UE erano soltanto tenuti a prevedere pene efficaci, proporzionali e dissuasive. Una parte degli atti normativi di diritto secondario adottati in seguito contiene anche disposizioni penali che, oltre a stabilire elementi costitutivi dei diversi, fissano in parte anche le pene da comminare.85 Questa tendenza è destinata a consolidarsi ulteriormente con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009. Infatti, quest’ultimo, in quanto disposizione di diritto primario, riconosce espressamente la competenza dell’UE di stabilire, a determinate condizioni, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni (art. 83 della Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea86). Per la Svizzera gli atti normativi di diritto secondario dell’UE che stabiliscono soglie minime per le pene non sono vincolanti. Due di questi atti normativi87 sono divenuti vincolanti per il nostro Paese in seguito all’associazione ai trattati di Schengen/Dublino, ma non sono rilevanti nell’ambito del presente avamprogetto.
Le modifiche del CP previste nell’avamprogetto sono di conseguenza compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.
84 RS 351.1
85 Si tratta ad esempio della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2202, pag. 3), decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44), Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008 , relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell‘11.11.2008, pag. 42).
86 Il testo del trattato può essere consultato online: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:IT:PDF
87 Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1); Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 4).