Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine

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anni o una pena pecuniaria. Occorre infine rilevare che tra i reati di messa in pericolo e i reati di lesione vi è concorso proprio.

La distinzione operata nel capoverso 5 tra le pene previste nei diversi casi di negligenza non è fondata. Infatti, per quanto concerne i reati intenzionali, non vi sono ormai più differenze tra i quadri sanzionatori dei capoversi 1 e 3. I reati intenzionali sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Per la commissione colposa è pertanto opportuno stabilire una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria (n. 1.3 e 1.10).

Art. 50 cpv. 5 e 6

Il capoverso 5 va abrogato poiché dal 1° gennaio 2007 vi è una disposizione equivalente nella Parte generale del Codice penale (art. 52 CP). In assenza di regole speciali, per quanto concerne le contravvenzioni, l’azione penale e la pena si prescrivono in tre anni (art. 109 CP). Appare opportuno prolungare questo termine di prescrizione a cinque anni, termine già previsto da numerose disposizioni del diritto penale accessorio.

Legge del 22 marzo 199172 sulla radioprotezione

Ingresso

Gli ingressi di tutte le vecchie leggi sono adeguati alla nuova Costituzione federale del 18 aprile 199973 nell’ambito delle loro revisioni totali o parziali. Attualmente il riferimento alla nuova Costituzione federale è contenuto soltanto in una nota a piè di pagina.

Art. 43

Le disposizioni penali della legge sulla radioprotezione sono state modificate nella prospettiva dell’entrata in vigore della legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare (LENu; RS 732.1). In particolare, è stato riformulato l’articolo 43 (per esempio con l’introduzione dell’attuale capoverso 2), mentre le comminatorie penali sono state in parte inasprite, riprendendo con piccole modifiche le pene previste nell’articolo 88 LENu. L’articolo 88 capoverso 2 LENu sanziona il fatto di mettere scientemente in pericolo la vita o la salute di un numero elevato di persone o la proprietà altrui di notevole valore in seguito all’inosservanza intenzionale di provvedimenti di sicurezza interna ed esterna, mentre l’articolo 43 capoverso 2 concerne l’esposizione di una persona a una radiazione manifestamente ingiustificata con l’intenzione di nuocere alla sua salute. Se la LENu punisce la creazione di un pericolo collettivo, la vittima del reato sanzionato dalla LRaP è un individuo. Inoltre, il reato punito nell’articolo 43 capoverso 2 è più vicino alla lesione grave (art. 122 CP) che a un omicidio (art. 111 segg. CP), soprattutto perché il testo della disposizione

72 RS 814.50

73 RS 101