Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine

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3.3 Per l’economia nazionale

Non si prevede che l’avamprogetto avrà conseguenze per l’economia nazionale.

4 Programma di legislatura

Il progetto è annunciato nel messaggio del 23 gennaio 200879 sul programma di legislatura 2007−2011 e nel decreto federale del 18 settembre 200880 sul programma di legislatura 2007-2011.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

IL Codice penale si fonda sull’articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale81 (Cost.) che attribuisce alla Confederazione la competenza di emanare la legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale.

L’articolo 31 capoverso 1 Cost. prescrive peraltro che nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Gli accordi internazionali in ambito penale di regola non prescrivono le pene edittali da comminare. Essi contengono per lo più disposizioni che obbligano gli Stati contraenti a punire i reati in questione con pene efficaci, proporzionali e dissuasive.82 Il presente avamprogetto intende esaminare le pene previste adeguandole laddove necessario per armonizzare il Codice penale, il Codice penale militare e il diritto penale accessorio; esso è quindi perfettamente compatibile con i summenzionati impegni internazionali della Svizzera.

Le convenzioni internazionali contengono disposizioni che obbligano gli Stati a prevedere sanzioni detentive in base alle quali possa essere concessa l’estradizione.83 Secondo l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo

79 FF 2008 637 e 665

80 FF 2008 7472

81 RS 101

82 P. es. art. 19 par. 1 della Convenzione penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione; art. 13 par. 1 della convenzione del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità; per analogia l’art. 11 n. 2 della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e l’art. 30 n. 3 della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

83 p. es. art. 19 par. 1 della Convenzione penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione; art. 24 par. 2 della convenzione del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità.