Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine
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Compendio
Il presente avamprogetto propone di introdurre una nuova interdizione penale di esercitare un’attività, un’interdizione d’intrattenere contatti e un’interdizione di accedere a un’area geografica, nonché l’obbligo di presentare un estratto del
casellario giudiziale per svolgere determinate attività professionali ed extraprofes-
sionali. S’intende così proteggere meglio i minori e altre persone particolarmente vulnerabili da autori con precedenti penali specifici.
L’avamprogetto è riconducibile alla mozione Carlo Sommaruga (08.3373) «Rafforzare il diritto penale per prevenire la pedocriminalità e altri reati» che incarica il Consiglio federale di ridefinire l’attuale interdizione dell’esercizio di una professione ai sensi dell’articolo 67 e 67a del Codice penale (CP; RS 311.0). Per consentire l’attuazione della mozione, è proposta una modifica della Costituzione nonché del Codice penale, del Codice penale militare e del diritto penale minorile. L’avamprogetto verte innanzitutto sull’estensione dell’attuale interdizione di esercitare una professione:
- l’interdizione potrà in avvenire riguardare anche le attività extraprofessionali svolte in seno a un’associazione o ad altre organizzazioni;
- l’attuale interdizione dell’esercizio di una professione diventerà una «interdizione di esercitare un’attività»;
- la nuova interdizione di esercitare un’attività risulta inasprita rispetto a quella attuale: da un canto, se la vittima è un minore o un’altra persona particolarmente vulnerabile, il giudice può pronunciare tale interdizione anche se l’autore ha commesso un reato senza alcun nesso con l’attività in questione; dall’altro, taluni reati sessuali commessi su minori comporteranno obbligatoriamente l’interdizione di esercitare un’attività;
- saranno istituite due nuove interdizioni, ossia quella d’intrattenere contatti e quella di accedere a un’area geografica, ispirate all’articolo 28b del Codice civile.
Le nuove interdizioni saranno integrate anche nel Codice penale militare (CPM) e, in forma modificata, nel diritto penale minorile (DPMin), che per ora non prevede ancora alcuna interdizione di esercitare una professione.
L’avamprogetto pone poi l’accento sull’applicazione di tali interdizioni:
- l’interdizione di esercitare un’attività andrà attuata creando un estratto specifico del casellario giudiziale per privati, da richiedere ogni qualvolta una persona si candida o aspira a svolgere un’attività professionale o extraprofessionale a contatto con minori o con altre persone particolarmente vulnerabili. I cittadini stranieri dovranno esibire un atto equipollente rilasciato dal Paese di origine;
- per consentire alla Confederazione di disciplinare in modo ampio tale materia occorre una nuova norma costituzionale. Quest’ultima consentirà alla Confederazione di emanare disposizioni volte a prevenire reati contro i minori e altre persone particolarmente vulnerabili.
Il presente avamprogetto non trae spunto soltanto dalla mozione Carlo Sommaruga, bensì anche da altri interventi parlamentari che puntano sulla protezione dei bambini contro gli abusi sessuali. Nel rapporto esplicativo si approfondiscono pure varianti meno incisive di quanto proposto nell’avamprogetto.