Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine
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1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 L’interdizione di esercitare una professione nel diritto vigente
Il Codice penale svizzero (CP; RS 311.0), dalla sua entrata in vigore nel 1942, prevede un’interdizione dell’esercizio di una professione applicabile a criminali adulti.
Fino alla fine del 2006 tale interdizione era concepita come misura accessoria pronunciabile soltanto per professioni soggette ad autorizzazione (art. 54 vCP). Detto altrimenti, si applicava ad attività già subordinate a una vigilanza e quindi alla revoca dell’autorizzazione. Un’ulteriore interdizione nel Codice penale era dunque superflua.
Tuttavia in passato si obiettava essenzialmente che l’interdizione di esercitare una professione ostacolasse la reintegrazione sociale dell’autore. Considerazioni analoghe hanno convinto anche la Commissione peritale incaricata della revisione della Parte generale del Codice penale e del diritto penale minorile a rinunciare del tutto a tale interdizione nel suo avamprogetto (cfr. rapporto della Commissione peritale PG, 1993, pag. 92 seg.).
Tuttavia, considerati i risultati della consultazione, l’interdizione di esercitare una professione non soltanto è stata mantenuta nel Codice penale, ma è stata estesa alle professioni non soggette ad autorizzazione e integrata nelle cosiddette «altre misure» (cfr. in merito il messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile FF 1999 1669, n. 213.472). L’obiezione dell’ostacolo alla reintegrazione sociale è stata contrastata proponendo una versione restrittiva dell’articolo 67 segg. CP per limitare l’applicazione della sanzione ai casi più gravi. Inoltre è stata prevista la possibilità di vietare soltanto determinate attività particolarmente a rischio di abuso all’interno di una professione (e dunque non la totalità della professione). Infine venne anche introdotta la possibilità di vietare soltanto l’esercizio a titolo indipendente di un’attività prima di interdirla totalmente.
Già poco tempo dopo l’adozione della Parte generale riveduta del Codice penale, in Parlamento si levarono voci in favore di un’estensione dell’interdizione di esercitare una professione per prevenire i reati sessuali commessi su minori. In merito sono stati presentati numerosi interventi parlamentari.
L’interdizione di esercitare una professione è stata integrata nel Codice penale militare (CPM; RS 321.0) soltanto nell’ambito della revisione del Codice penale, del Codice penale militare e del diritto penale minorile menzionata in precedenza ed entrata in vigore nel 2007 (art. 50 seg. CPM).
Come il vecchio diritto penale minorile (art. 82 segg. vCP), neppure l’attuale legge federale sul diritto penale minorile (DPMin; RS 311.1) prevede l’interdizione di esercitare una professione per giovani delinquenti.