Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine

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Indice

Compendio2

Indice3

1 Punti essenziali del progetto5

1.1 Situazione iniziale5

1.1.1 L’interdizione di esercitare una professione nel diritto vigente5

1.1.2 Le possibilità attuali di interdire attività extraprofessionali, contatti con determinate persone o l’accesso a un determinato luogo6

1.1.3 La mozione Carlo Sommaruga6

1.1.4 Altri interventi parlamentari vertenti sulla protezione penale dei bambini contro gli abusi sessuali7

1.1.5 Iniziativa popolare federale «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli»11

1.2 Punti principali del progetto12

1.2.1 Modifica della Costituzione12

1.2.2 Modifica del Codice penale14

1.2.3 Modifica del Codice penale militare (CPM)20

1.2.4 Modifica del diritto penale minorile (DPMin)21

1.2.5 Disposizioni integrate in una nuova legge sul casellario giudiziale21

1.3 Valutazione della soluzione proposta21

1.3.1 Efficacia limitata delle interdizioni21

1.3.2 Normative severe in risposta ad altri interventi parlamentari22

1.3.3 Variante22

1.4 Diritto comparato23

1.4.1 Introduzione23

1.4.2 Interdizione di esercitare un’attività extraprofessionale24

1.4.3 Interdizione di esercitare un’attività professionale ed extraprofessionale inflitta per reati non commessi nell’esercizio di tale attività24

1.4.4 Interdizione d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica25

1.4.5 Condizioni per pronunciare le interdizioni25

1.4.6 Interdizioni obbligatorie26

1.4.7 Durata delle interdizioni27

1.4.8 Esecuzione dell’interdizione27

2 Commento ai singoli articoli30

2.1 Modifica della Costituzione federale30

2.2 Modifica del Codice penale32

2.2.1 Articolo 19 capoverso 332

2.2.2 Articolo 67 (Interdizione di esercitare un’attività)32

2.2.3 Articolo 67a (Interdizione d’intrattenere contatti e interdizione di accedere a un’area geografica)33

2.2.4 Articolo 67b (Esecuzione delle interdizioni)34

2.2.5 Articolo 67c (Modifica e interdizioni decretate a posteriori)34

2.2.6 Articolo 95 capoversi 1, 6 e 735