Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/58: Ordinanza del 24 settembre 2004 sul gioco d'azzardo e le case da gioco (Ordinanza sulle case da gioco, OCG) · 5 pagine
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Commissione federale delle case da gioco CFCG
Segretariato
17 agosto 2010
Riferimento: J313-0078
Revisione parziale dell'Ordinanza del 24 settembre 2004 sul gioco d’azzardo e le case da gioco (Ordinanza sulle case da gioco, OCG; RS 935.521)
Rapporto esplicativo per la consultazione
I Situazione iniziale
Dall'entrata in vigore della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 18 dicembre 1998 (legge sulle case da gioco, LCG; RS 935.52), l’andamento del mercato e le dimensioni di alcune case da gioco hanno velocemente superato le previsioni del legislatore. In seguito al rapporto della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) «Situazione delle case da gioco in Svizzera alla fine del 2009», in data 24 marzo 2010 il Consiglio federale ha deciso di adeguare, tramite una revisione dell'ordinanza, i criteri di distinzione tra concessione A e B. Il numero massimo di apparecchi automatici da gioco per i casinò titolari di concessione B passa da 150 a 250 (con la possibilità di aumentare ulteriormente il numero in singoli casi motivati), il jackpot massimo sarà aumentato a 200 000 franchi e la limitazione a un solo sistema di jackpot sarà revocata. Tuttavia, la distinzione voluta dal legislatore tra case da gioco con concessione A e quelle con concessione B sarà mantenuta: infatti non mutano le differenze più importanti (per le case da gioco B: la possibilità dei Cantoni interessati di prelevare imposte, la limitazione delle poste, delle vincite e del numero dei giochi da tavolo nonché il divieto di collegare tra di loro i jackpot).
Inoltre il Consiglio federale ha ordinato di creare una base legale che permetta di imporre alle case da gioco l'impiego di sistemi tecnici di sorveglianza per i giochi da tavolo.
Alla luce delle esperienze maturate negli ultimi anni, è inoltre opportuno rivedere le disposizioni dell'ordinanza che attuano l’articolo di legge sulla buona reputazione e l'attività irreprensibile delle case da gioco nonché i requisiti posti alle persone operanti nel settore (art. 12 cpv.1 LCG).
II Commento
Commento generale agli articoli 5, 5a, 5b, 5c, 6 e 22 capoverso 3 (disposizioni esecuti-
ve dell'art. 12 cpv. 1 LCG)
Le esperienze maturate sinora nella gestione degli incarti personali permetteranno di definire le persone, legate direttamente o indirettamente alla casa da gioco, i cui incarti andranno sottoposti all'autorità di vigilanza. L'articolo 12 LCG stabilisce che il richiedente, i soci in affari più importanti e i loro aventi diritto economico nonché i possessori di quote e loro aventi diritto economico «godono di una buona reputazione e offrono tutte le garanzie per un'attività irreprensibile». Le disposizioni legali non impongono di sottoporre sistematicamente alla CFCG gli incarti personali di (quasi) tutte le persone legate alle case da gioco (cfr. l’attuale