Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/58: Ordinanza del 24 settembre 2004 sul gioco d'azzardo e le case da gioco (Ordinanza sulle case da gioco, OCG) · 5 pagine
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Articolo 30a
La sorveglianza degli apparecchi automatici presenta un elevato livello di sicurezza nelle case da gioco svizzere. Tutte le procedure sono registrate dal sistema elettronico di conteggio e di controllo (SECC). Non si può dire lo stesso dei giochi da tavolo. I collaboratori della casa da gioco controllano e registrano il gioco mediante video, ma non vengono sorvegliati i flussi di denaro.
Non si può di conseguenza escludere il rischio che venga rubato del denaro e quindi sottratto al fisco. È possibile immaginare (ed è già avvenuto) che qualcuno bari al gioco, che il croupier rilasci importi troppo elevati (per sbaglio o intenzionalmente), che dei furti di denaro o gettoni non vengano rilevati nel flusso di denaro (alla cassa, al tavolo, nei locali in cui si conta il denaro), che qualcuno effettui transazioni poco corrette tra tavolo e cassa, ecc. ... . Questi rischi possono essere totalmente o parzialmente evitati tramite una sorveglianza tecnica ed elettronica dei tavoli da gioco. In seguito all'evoluzione tecnica molto rapida degli ultimi anni, il mercato offre oggi diversi sistemi di sorveglianza elettronica. Spetta alle case da gioco garantire un esercizio del gioco sicuro e trasparente. È quindi in primo luogo compito loro adottare sistemi. Tuttavia, l'autorità di vigilanza deve poter esigere, qualora necessario, la messa in esercizio di tali sistemi.
Articolo 48
L'attuale limitazione di 150 apparecchi automatici per il gioco d'azzardo nelle case da gioco B serve alla distinzione voluta dal legislatore tra case da gioco con autorizzazione A e quelle con autorizzazione B. Non si tratta di una disposizione fissa della legge. Un aumento moderato rientra nella pianificazione del legislatore, che considera le case da gioco B i successori dei vecchi Kursaal. Oggi sono poche le case da gioco che hanno raggiunto il limite di 150 apparecchi automatici; probabilmente saranno le uniche a far uso della nuova disposizione. La sicurezza e la trasparenza dell’esercizio del gioco può inoltre essere migliorata evitando le code e quindi anche le situazioni difficilmente controllabili che si formano davanti agli apparecchi automatici nelle case da gioco di tipo B che hanno raggiunto il numero massimo di apparecchi automatici. Inoltre, aumentando il numero massimo degli apparecchi automatici, sarebbe possibile aumentare i ricavi dalle imposte a favore della Confederazione e dei Cantoni.
Titolo prima dell’articolo 49
Non vi sono motivi per cui i sistemi jackpot delle case da gioco A e B vadano limitati al settore degli apparecchi automatici. La precedente restrizione prevista dal titolo prima dell’articolo 49 (tra l’altro non ripresa nel testo dell‘articolo stesso) è dovuta al fatto che prima, ai tavoli, i sistemi jackpot non erano oggetto di discussione. È previsto di modificare questa restrizione (probabilmente non intenzionale), poiché limiterebbe il mercato in modo inutile e ingiustificato.
Articolo 49
La disposizione attualmente in vigore, volta a evidenziare la distinzione voluta dal legislatore tra case da gioco di tipo A e B, è prevista unicamente nell'ordinanza. L'attuale evoluzione tecnologica, quale ad esempio quella del sistema di jackpot di vari livelli approvato dal Tribunale federale, rende la predetta distinzione obsoleta.
Articolo 57 capoverso 2
Anche questa disposizione definisce i criteri di distinzione tra concessioni A e B, come voluto dal legislatore. Dato che in questo caso si tratta di una restrizione del mercato, un'abrogazio-