Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/58: Ordinanza del 24 settembre 2004 sul gioco d'azzardo e le case da gioco (Ordinanza sulle case da gioco, OCG) · 5 pagine

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ne totale sarebbe inopportuna in quanto non rispetterebbe quanto prescritto dall’articolo 8 LCG che prevede una limitazione delle vincite per le case da gioco B rispetto alle case da gioco A. Ciononostante, un'aumento moderato è opportuno alla luce della situazione attualenel settore dei giochi.

Articolo 104 capoverso 1 lettera h

Questa modifica risulta dal cambiamento dell’articolo 5, poiché diminuisce il numero degli incarti sottoposti sistematicamente all'autorità di sorveglianza.

III Ripercussioni

L’aumento previsto delle offerte di gioco dovrebbe accrescere il prodotto lordo dei giochi per alcuni casinò di tipo B e provocare così un leggero incremento delle entrate fiscali per la Confederazione ed i Cantoni (a seconda dell’andamento del mercato). Non dovrebbe invece aumentare in modo determinante la concorrenza tra case da gioco A e B. Le altre modifiche dell’ordinanza non hanno ripercussioni importanti sul personale o sulle finanze delle case da gioco e della Confederazione.

IV Entrata in vigore

1° gennaio 2011